Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4073 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4073 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARACCIOLO EMANUELE N. IL 02/01/1970
avverso la sentenza n. 13166/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 10783/2014
Considerato che:
Caracciolo Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 25/10/2013, confermativa della sentenza del tribunale di Monza del
19/3/2008, con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione
ed € 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e 3 n. 1 cod.
pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione con
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata
dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale
disvalore del fatto, avendo preso in considerazione la personalità dell’imputato.
Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazione
sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
riguardo alla determinazione della pena.