Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4072 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4072 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI LEGGE DOMENICO N. IL 15/05/1987
avverso la sentenza n. 2881/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 10554/2014
Considerato che:
Di Legge Domenico ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina del
12/12/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed
€ 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 624 625 n. 4 cod pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129
Deve al riguardo rilevarsi che: <
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
SCO,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €
delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
( – SrOr
0
in favore della Cassa
cod. proc. pen.