Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40715 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40715 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

1.

SHABAN MAHMOUD N. IL 21.08.1951

2.

HACHANI MONCEF N. IL 22.05.1974

3.

METOVSKI JETON N. IL 28.06.1983

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA in data 14 marzo 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi. E’ presente l’avvocato Mauro Diamantini difensore di fiducia di
Shaban Mahmoud, presente anche in sostituzione dell’avvocato Pistelli Massimo del foro di
Macerata difensore di fiducia dell’imputato Hachani Moncef che deposita nomina a sostituto
processuale e si riporta ai motivi di ricorso

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza
del GUP presso il locale Tribunale in data 17 marzo 2010, appellata dagli imputati, per
quanto rileva in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Hachani Moncef in ordine al reato di cui al capo 7 perché estinto
per prescrizione, riducedno la pena allo stesso inflitta ad anni quattro e mesi otto di
reclusione; riduceva altresì la pena inflitta a Metovski Jeton ad anni quattro e mesi otto di

Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n.
309 del 1990 e il Metovski e l’Hachani anche del reato associativo di cui all’art. 74 comma
2 stesso d.P.R. così come riqualificato in sentenza dal GUP.
2.

Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia:
2.1

Shaban Mahmoud lamentando violazione di legge e illogicità di motivazione quanto
alla mancata declaratoria di prescrizione del reato ed al mancato riconoscimento
della continuazione tra l’episodio di cui al precedente procedimento con quello di cui
alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 147 del 2006

2.2

Hachani Moncef deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74 comma 2 d.P.R. n. 309
del 1990

2.3

Metovski Jeton deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all’art.
74 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

I ricorsi sono infondati.
Va precisato quanto alla posizione dello Shaban che questi chiede dichiararsi la prescrizione
dell’unico reato ascrittogli al capo 53 sul presupposto che in realtà non vi sarebbe alcuna
prova certa che la sostanza di cui all’imputazione rientrasse nel novero delle droghe pesanti
con la conseguenza che alla luce dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale che,
con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 30
dicembre 2005, n. 272, artt. 4 – bis e 4 – vicies ter, (Misure urgenti per garantire la
sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità
dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

reclusione.

sostanze psicotrope,

prevenzione, cura

e riabilitazione dei

relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1”, il termine di prescrizione dovrebbe
essere rapportato alla diversa forbice edittale oggi prevista per le droghe leggere e, quindi
di sette anni e mezzo. Il motivo è infondato: premesso che nella contestazione si fa
espresso riferimento alla cocaina, va infatti osservato che (a’ Ila luce del tenore delle
intercettazioni telefoniche ed in particolare di quella del 30 giugno 2005, richiamate dai

ritenersi accertato che nella specie non tratta-vasi di droghe cd. leggere.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con cui si censura il mancato
riconoscimento della continuazione. La Corte ha ampiamente motivato a riguardo
escludendo l’unicità del disegno criminoso sul presupposto che il reato di cui al presente
procedimento era stato consumato sulla base di un diverso percorso criminale ed in virtù
delle nuove conoscenze e competenze acquisite durante un periodo di detenzione. Trattasi
di motivazione sicuramente non illogica e comunque non scalfita dalle diverse
argomentazioni del ricorrente. Va peraltro precisato che in tema di continuazione,
l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di
fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in
sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969

del 21/09/2012, Rv. 254006.
I ricorsi di Hachani e Metovski possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi
relativi alla configurabilità del reato associativo. Sul punto che aveva già formato oggetto di
appello 4/14 la sentenza impugnata ha rilevato l’assoluta genericità, ai limiti
dell’inammissibilità, delle proposte censure.
Gli odierni ricorsi appaiono sostanzialmente aspecifici in relazione alle motivazioni addotte
dalla Corte territoriale che ha trattato con dovizia di argomenti la tematica, delineando le
connotazioni oggettive e soggettive della fattispecie con costanti richiami alla
giurisprudenza di questa Corte ed alle circostanze del caso concreto. In particolare la
gravata sentenza ha infatti sottolineato come l’espletata istruttoria avesse consentito tra
l’altro l’individuazione di un rapporto costante e duraturo tra i vari associati, tale da far
ritenere che l’attività criminosa era stata ideata per essere protratta nel tempo, le capacità
organizzative nel reperimento della sostanza stupefacente, la messa a disposizione dello
stupefacente in favore di tutti gli associati, la individuazione di strategie di trasporto di
volta in volta decise dagli associati al fine di limitare gli interventi delle forze dell’ordine, la
suddivisione delle zone territoriali di spaccio.

4$

Di contro entrambi i ricorrenti, senza

nemmeno contestare tali risultanze, si limitano a dedurre la insussistenza del reato con
argomentazioni che da un lato assolutamente non contraddicono l’impianto motivazionale
della sentenza, dall’altro si basano sulla valorizzazione di elementi di fatto non rilevanti.

giudici di merito in cui si fa riferimento ad un prezzo di 100 euro al grammo) Offig, deve

4. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento

delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali_

Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2015

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