Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40715 del 11/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40715 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fecarotta Francesca, nata a Palermo 1’11.9.59
imputata art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/02
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 18.11.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha ribadito la condanna inflitta al
ricorrente per avere – nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio – dichiarato,
contrariamente al vero, di non aver riportato condanne per violazione dell’art. 76 D.P.R.
115/02.
Nel rivolgersi a questa S.C. il condannato sostiene che la decisione impugnata è viziata
nella di motivazione.
Il ricorso è, però, inammissibile perché del tutto generico risolvendosi nella denuncia
pura e semplice del vizio appena enunciato senza che sia stato specificato in quali passaggi o
punti della motivazione si dovrebbe ravvisare il difetto.
Quasi ultroneo ricordare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile
della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai
sensi della lett. c) dell’art. 581 c.p.p., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare
chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. Ai fini di una
Data Udienza: 11/07/2014
valida sostenibilità del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) la specificità dei motivi di
gravame è un corollario imprescindibile dovendo essi “contenere l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv.
233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il luglio 2014
Il Co
estensore
Non risponde a tali requisiti una censura generalizzata di mancata esplicazione del
“percorso motivazionale” visto che ciò è smentito, per tabulas, dalla esistenza di una
motivazione anche piuttosto ampia in relazione alla modestia della vicenda ed è noto che si
può, invece, parlare di motivazione mancante solo quando essa difetti del tutto graficamente o
sia apparente. Tale non è l’ipotesi in esame e, del resto, lo stesso ricorrente non denuncia una
violazione di legge ( che sarebbe ricorsa nella eventualità menzionata) ma solo un difetto di “insufficienza”
che, però, come anticiparlo, non è meglio identificato e, come tale, è inammissibile.