Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40713 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40713 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

MARELLO MANLIO N. IL 09.02.1963

Avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE DI PINEROLO in data 12 luglio 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con
rinvio. E’ presente per il ricorrente l’avvocato Giancarlo Bertone del foro di Ivrea che si
associa alle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
I.. Con l’impugnata sentenza il giudice di Pace di Pinerolo dichiarava Marello Manlio colpevole
del reato di lesioni colpose ascrittole e la condannava, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche, alla pena di C 120,00 di multa.

Data Udienza: 12/05/2015

Allo stesso in particolare era stato contestato di aver, alla guida di un autocarro,
improvvisamente impegnato la corsia di sorpasso, non assicurandosi di poter effettuare la
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, causando l’inevitabile
collisione con il motociclo che sopraggiungeva condotto da Massola Paolo che, a seguito del
violento urto, rovinava a terra riportando lesioni con prognosi superiore ai giorni venti.
2.

Avverso tale decisione ricorreva in appello a mezzo del difensore di fiducia il Marello
lamentando la inesistenza, e l’erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze

3.

Il Tribunale di Torino ritenuta l’inappellabilità della decisione trasmetteva gli atti a questa
Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è infondato. Ed invero gli elementi di colpa a carico del Marello risultano
sufficientemente individuati nel capo di imputazione.

La sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito il sinistro sulla base dell’istruttoria
dibattimentale ed ha confermato l’impostazione accusatoria riconoscendo peraltro il
concorso di colpa della parte offesa. Osserva il collegio come – diversamente da quanto
ritenuto dal ricorrente- il giudice di pace ha proceduto alla ricostruzione del fatto oggetto di
giudizio sulla base di un discorso giustificativo logicamente coerente e del tutto lineare sul
piano argomentativo, avendo attestato l’avvenuto colpevole spostamento, da parte
dell’imputato sulla corsia di sorpasso, sulla base di un’adeguata interpretazione degli
elementi di prova acquisiti e da un’elaborazione delle informazioni probatorie ottenute,
condotta con sufficiente completezza ed esaustività.

Di contro il ricorrente ha prospettato unicamente una diversa lettura delle risultanze
acquisite in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione della sentenza impugnata,
limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria
alternativa rappresentazione del fatto, senza tuttavia farsi carico della complessiva
riconfigurazione del teatro e della dinamica del sinistro sulla base di tutti gli elementi
istruttori raccolti. Quanto in particolare alle considerazioni tecniche di cui al ricorso, mette
conto di evidenziare come le stesse non possano in alcun modo ritenersi tali da dimostrare
in modo inconfutabile la fallacia delle conclusioni raggiunte in sentenza, essendosi limitate
a prospettare un’alternativa ricostruzione del fatto sulla base di mere ipotesi
5. Conseguentemente il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

testimoniali

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2015

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