Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40712 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40712 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

FEDRIGA GIANPAOLO N. IL 30.01.1975

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA in data 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con
rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bergaamo in data 1° ottobre 2013 impugnata dal Procuratore Generale,
dichiarava Fedriga Giampaolo colpevole dei reati di cui agli artt. 186comma 7 e 187 comma
8 C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici al fine di stabilire il tasso

Data Udienza: 12/05/2015

alcolemico o tracce di sostanze stupefacenti e lo condannava, alla pena di mesi sette di
arresto ed C 2000,00 di ammenda.
2.

Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il Fedriga denunciando
violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
quanto alla sussistenza del reato ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente che il rifiuto avanzato dall’imputato non poteva in alcun modo
integrare la fattispecie contestata, in quanto gli accertamenti richiesti risultavano già
essere stati effettuati ed a completa disposizione delle forze dell’ordine.
Va premesso in fatto che a seguito del sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta
l’autovettura dell’odierno ricorrente, il Fedriga era stato condotto presso l’ospedale per le
cure del caso e che in quella sede la pattuglia dei carabinieri intervenuta aveva richiesto
che il conducente venisse sottoposto ad accertamenti ematici ed analisi delle urine per la
determinazione del tasso alcolemico e per la rilevazione di eventuali tracce di stupefacenti
cui il Fedriga aveva rifiutato di sottoporsi.
Il primo giudice era pervenuto alla pronuncia assolutoria in quanto la stessa notte il Fedriga
si era poi sottoposto all’esame del sangue.
Di contro la Corte territoriale ne ha affermato la penale responsabilità in quanto il reato de
quo costituisce “fattispecie a consumazione istantanea”.
Pertanto dalla comune ricostruzione in fatto dei giudici di merito emerge che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- il rifiuto fu interposto dal Fedriga non
dopo che un prelievo ematico era stato già eseguito, ma al suo arrivo presso l’ospedale.
Quanto alla successiva resipiscenza di questi, corretta appare l’affermazione della Corte
territoriale: ed invero il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, sicuramente
istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell’interessato e dunque nel momento in cui il
Fedriga ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento, lo stesso era
perfezionato. Non rileva che l’imputato abbia infine acconsentito, dal momento che non
esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di
rifiuto, consumato il reato (cfr. in termini Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792)
La gravata sentenza non merita censura anche in relazione al diniego delle attenuanti
generiche motivato sul rilievo dell’insufficienza (oggi codificata) del mero stato di
incensuratezza e sull’assenza di ulteriori particolari ragioni di meritevolezza, peraltro
nemmeno evidenziate con l’odierno ricorso.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione, che
le censure del ricorrente non valgono a scalfire.

3.

La concessione delle attenuanti generiche presuppone, infatti, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, a ciò si aggiunga che, la sussistenza di circostanze
attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali_

Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

42688\08, Caridi).

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