Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4071 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4071 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONUCCIO GIUSEPPE ALESSANDRO N. IL 27/10/1979
avverso la sentenza n. 2018/2009 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 10498/2014
Considerato che:
Antonuccio Giuseppe Alessandro ricorre avverso la sentenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 31/1/2014, con la
quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei
suoi confronti la pena di mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa per il
reato ascritto chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
I• Sa)
,
.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
I.5e0.040
in favore della Cassa delle
all’art. 129 cod. proc. pen.