Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4071 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4071 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTI CARLO N. IL 21/04/1943
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 56/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso vv.;

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Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Carlo Gatti veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 19/3/1999 al
26/3/1999 e degli arresti domiciliari da tale ultima data fino al 27/7/1999, perché indagato per
associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di truffa, appropriazione indebita,
insolvenza fraudolenta e bancarotta fraudolenta, nonché per specifici delitti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale.

doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di associazione per delinquere perché
estinto per sopravvenuta prescrizione e lo assolveva dai reati di bancarotta fraudolenta per
non aver commesso il fatto.
Il Gatti proponeva, quindi, istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, chiedendo
che gli venisse riconosciuta l’indennità nella misura dovuta.
2. La Corte di Appello di Milano rigettava la domanda. Osservava che il proscioglimento con
formula non di merito da una imputazione idonea a legittimare la compressione della libertà
personale impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, risultando irrilevante il pieno
proscioglimento da altre imputazioni.
3. Il Gatti, a mezzo del difensore, avanza ricorso per cassazione avverso l’ordinanza,
deducendo erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che ai fini del riconoscimento del giusto indennizzo non può avere rilievo il tenore della
formula assolutoria per il reato associativo, tanto più che la formula di proscioglimento per
prescrizione non riguarda tutti i reati ascrittigli, ma solo uno di essi. Rileva che il fatto che il
tempo di detenzione sia stato unico per tutte le imputazioni non può essere valutato come
elemento ostativo al diritto alla riparazione, tanto più che l’imputazione più grave per la quale
era stato emesso il provvedimento cautelare era da individuare nel reato di bancarotta
fraudolenta, per il quale il Gatti era stato assolto con la più ampia formula di proscioglimento.
3.1.In subordine rilevava che il comportamento dell’istante poteva al più essere valutato in
termini di colpa lieve e come tale era inidoneo a escludere l’indennizzo.
4.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione instava per il rigetto del ricorso. Il

Con sentenza del 10/2/2010, passata in giudicato, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava non

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato propria memoria concludendo per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, in forza di un condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità,
l’estinzione del reato per prescrizione, allo stesso modo dell’estinzione per remissione di
querela o amnistia e della depenalizzazione del reato, sono preclusive della riparazione per
l’ingiusta detenzione (al riguardo, da ultimo, Cass. 34661/2010, Rv248076).

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Molti sono gli argomenti che inducono a tale conclusione. In primo luogo il dato normativo,
poiché il primo comma dell’art. 314 c.p.p., che nel caso in esame viene in considerazione (non
essendo stata allegata l’applicazione di custodia cautelare in mancanza delle condizioni
previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.) non menziona le indicate ipotesi di proscioglimento tra
quelle che legittimano il ricorso per equa riparazione. In secondo luogo il rilievo in forza del
quale in tutte le richiamate ipotesi non è possibile individuare un’ingiustizia sostanziale della
detenzione, in mancanza dell’accertamento pieno dell’innocenza, richiedendosi, altresì, per la

dell’inesistenza delle causa previste dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p. Infine la
considerazione che la prescrizione è sempre rinunciabile dall’imputato, il quale ha la possibilità
di optare per una scelta difensiva diretta a ottenere il proscioglimento nel merito e in tal modo
accedere alla riparazione, secondo un meccanismo che evita di premiare chi non abbia scelto,
accettando la causa di estinzione, che venisse accertata la sua innocenza piuttosto che la sua
colpevolezza.
5.1.Le considerazioni enunciate non vengono meno nel caso in esame, nel quale il
proscioglimento dal reato di associazione per delinquere si accompagna all’assoluzione dal
reato di bancarotta.
La Corte intende, infatti, riaffermare il principio in forza del quale “la riparazione per ingiusta
detenzione non è di per sé esclusa, ma soggetta alle limitazioni derivanti dall’art. 314, comma
quarto, cod. proc. pen. in relazione all’art. 657 stesso codice, ove si vetta in ipotesi di processo
cumulativo, in cui il proscioglimento con formula piena sia intervenuto soltanto per alcune
imputazioni”(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1824 del 22/11/1994 Cc. (dep. 12/12/1994 ) Rv.
200827).
5.2.Tale principio non risulta sminuito a seguito dell’intervento della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 219 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 314 c.p.p. per
violazione dell’alt 3 della Costituzione “nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare
sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito
delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione”. Ed invero il giudice delle leggi ha
affermato il principio della indennizzabilità della custodia cautelare anche in ipotesi di
proscioglimento diverse da quelle enunciate dalla disposizione richiamata esclusivamente con
riferimento all’ipotesi in cui la custodia abbia avuto una durata superiore alla pena inflitta o a
quella che avrebbe potuto essere inflitta in relazione al reato per il quale è intervenuta la
pronuncia di estinzione o di proscioglimento. Né può essere attribuito alla pronuncia della Corte
Costituzionale un significato più ampio, nel senso che sia sempre indennizzabile la detenzione
subita per un reato dichiarato prescritto, poiché tale interpretazione è implicitamente esclusa
dalla Corte, che, ove avesse avuto tale intendimento, si sarebbe limitata a dichiarare
l’incostituzionalità della norma senza precisazioni.
Tanto premesso, è agevole rilevare che il caso rappresentato non ricorre nella specie, posto
che il titolo del reato dichiarato prescritto è idoneo a giustificare la durata della detenzione e la

declaratoria di estinzione del reato una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica

presenza di assoluzioni per altri reati con differente formula non consente di scindere il periodo
di custodia, da considerare unitariamente non ingiusto.
Neppure assume rilevanza, infine, la prospettata subordinata, non ricorrendo un’ipotesi di
colpa grave ostativa alla riparazione, ma piuttosto un caso di esclusione per mancanza dei
presupposti della fattispecie costitutiva del diritto alla riparazione medesima.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero
dell’Economia per questo giudizio di cassazione, spese liquidate in complessivi C 750,00.
Così deciso in Roma 1’8-10-2013
Il Consigliere Est.

Il Presidente

dal Ministero, liquidate come da dispositivo.

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