Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4070 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4070 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACOPARDO GIUSEPPE N. IL 17/09/1965
avverso l’ordinanza n. 2/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. GvuittgA/A2 .00 oti~
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Uditi difen r Avv.;

Lì_

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Cacopardo Giuseppe veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal
23/1/2008 al 14/3/2008 (data in cui, a seguito di ordinanza del Tribunale del riesame, veniva
rimesso in libertà) perché indagato per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990.
Il Cacopardo proponeva, quindi, istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta,
chiedendo che gli venisse riconosciuta l’indennità nella misura dovuta. Rappresentava che il

accusatorio originario, fondato sulle dichiarazioni di un collaborante, risultato privo di riscontri.
2. La Corte di Appello di Brescia rigettava la domanda. Osservava che la misura cautelare era
stata disposta dal Gip del Tribunale di Milano con ordinanza del 21/1/2008 anche per il reato di
omicidio e che dalla posizione giuridica dell’istante risultava che il GIP presso il Tribunale di
Lodi aveva applicato la misura della custodia in carcere con ordinanza del 31/1/2008, emessa
ex art. 27 c.p.p., per la quale il Cacopardo era rimasto ininterrottamente ristretto fino al
2/12/2009. Rilevava che, ai sensi dell’art. 314 comma 4 0 c.p.p., il diritto alla riparazione era
escluso, essendo stato l’istante ristretto per lo stesso periodo anche in forza di altro titolo,
relativo al delitto di omicidio contestatogli, in relazione al quale non era stata allegata
l’ingiustizia della detenzione.
3. Il Cacopardo, a mezzo del difensore, avanza ricorso per cassazione avverso l’ordinanza,
deducendo erronea interpretazione e applicazione dell’art. 314 c.p.p., nonché manifesta
contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che il giudice territoriale aveva preso atto
che era intervenuta assoluzione da parte della Corte d’assise di Milano, talché la carcerazione
era risultata illegittima in entrambi i procedimenti cautelari di Brescia e Milano. Osserva che in
tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell’interessato, secondo i
principi civilistici, dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, cioè la carcerazione e la
sopravvenuta assoluzione, il giudice adito doveva, tuttavia, ritenersi tenuto, avuto riguardo
anche al fondamento solidaristico dell’istituto, ad avvalersi dell’acquisizione anche d’ufficio, ai
sensi degli artt. 213 e 738 c.p.p., di informazioni su atti e documenti in possesso della dalla
pubblica amministrazione. Pertanto la Corte d’Appello di Brescia, previa acquisizione di
informazioni in punto di definizione del procedimento milanese, avrebbe dovuto decidere nel
merito la domanda di riparazione, senza richiedere all’interessato di dimostrare anche
l’ingiustizia della carcerazione con riferimento al procedimento di Milano, trattandosi di
valutazione di competenza della Corte d’Appello da ultimo indicata. Rilevava, infatti, che, se in
presenza di diversi titoli di custodia cautelare spetta all’interessato un unico indennizzo, alla
Corte d’Appello di Brescia compete l’eventuale liquidazione della riparazione per l’ingiusta
detenzione per il periodo compreso tra il 23/1/2008 e il 14/3/2008, mentre alla Corte d’Appello
di Milano competerà l’eventuale liquidazione per l’ingiusta detenzione subita nel periodo
successivo.

procedimento nei suoi confronti era stato archiviato sulla base della inconsistenza del quadro

4

4.11 Procuratore Generale della Corte di Cassazione formula istanza di rigetto del ricorso. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria memoria conclude in maniera conforme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui all’art. 314
comma 4 c.p.p., in forza del quale “il diritto alla riparazione è escluso.., per il periodo in cui le
limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
titolo”. Risulta accertato, infatti, che il periodo di carcerazione per il quale è stato richiesto
l’indennizzo è stato sorretto anche da altro titolo di detenzione cautelare, emesso in relazione
all’imputazione di omicidio, per la quale è intervenuta sentenza di assoluzione da parte della
Corte d’Assise di Milano. In ordine a tale ulteriore titolo di detenzione il ricorrente ha taciuto
del tutto, omettendo di rappresentare in relazione ad esso la sussistenza di una condizione di
ingiustizia della restrizione e l’assenza di condizioni ad essa causalmente connesse a lui
riferibili.
In tale situazione manca l’allegazione necessaria a sorreggere la domanda di riparazione. Se è
vero, infatti, che il rito e la natura solidaristica dell’istituto giustificano temperamenti al rigido
criterio civilistico dell’onere della prova, consentendo l’acquisizione di ufficio di elementi utili
alla dimostrazione del diritto all’indennizzo (si veda al riguardo Cass. Sez. 4, Sentenza n.
21060 del 12/03/2008, Rv. 240020, richiamata dal ricorrente), tali temperamenti non
possono, tuttavia, investire l’onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda
(tra i quali rientra l’ingiustizia della detenzione a qualsiasi titolo subita), che resta attività
riservata alla parte perché attinente alla individuazione del thema decidendum ( così Cass,
Sez. 4, Sentenza n. 18848 del 21/02/2012 Rv. 253555: “Nel procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario
per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è
temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, che ove la documentazione prodotta si
rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi
all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del
richiedente”).
Neppure può efficacemente sostenersi la competenza di altro ufficio giudiziario sul tema
dell’ingiustizia relativa alla detenzione per il titolo ulteriore, trattandosi di profilo attinente al
fatto costitutivo della pretesa azionata, in quanto tale conoscibile in via incidentale dal giudice
adito, ferma restando la competenza esclusiva della Corte d’Appello territorialmente
competente in ordine all’indennizzo spettante in relazione al differente titolo, limitatamente al
periodo non sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio.

5. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ricorre, pertanto, un caso di esclusione per mancanza dei presupposti della fattispecie
costitutiva del diritto alla riparazione.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va respinto. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute
dal Ministero, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

processuali e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero
dell’Economia per questo giudizio di cassazione, spese liquidate in complessivi C 750,00.
Così deciso in Roma 1’8-10-2013
Il Consigliere Est.

Il Presidente

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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