Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 407 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 407 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PARDEA RAFFAELE nato il 13/01/1959 a VIBO VALENTIA
MACRI LUCIANO nato il 30/06/1968 a VIBO VALENTIA
avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10/12/2014, di
condanna nei confronti di Pardea Raffaele e Macrì Luciano alla pena di anni tre e
mesi sei di reclusione e di euro tremilaseicento di multa ciascuno in ordine ai
reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 e 635 cod. pen..
Avverso tale sentenza gli imputati ricorrono personalmente per Cassazione
deduceva l’esistenza di una motivazione carente e contraddittoria in ordine alla
configurazione della responsabilità, emergendo un’ipotesi di connivenza non
punibile; il Macrì deduceva l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. In ordine al ricorso proposto dal Pardea, va rilevato che la doglianza è
formulata in termini estremamente generici e che l’atto si diffonde sui principi
giuridici riguardanti la differenza tra concorso di persone e connivenza non
punibile, senza dedurre elementi relativi alla vicenda processuale in esame.
Ebbene, è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino
genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella
accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od
omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad
incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario
posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015,
Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a
verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
2. In ordine al ricorso del Macrì, va rilevato che il diniego delle circostanze
attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo ed adeguato con
richiamo all’assenza di segni di pentimento, al tentativo di ridimensionare le
proprie responsabilità e alla gravità del fatto.
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In relazione alla dedotta mancata valutazione del corretto contegno
processuale, va osservato che, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione
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per violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata: il Pardea
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,
n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
3. Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la
conseguente condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese
processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma
cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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Angela Tardio
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alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616