Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 407 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 407 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMORUYI OSAS N. IL 04/05/1980
avverso la sentenza n. 422/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

4

OSSERVA
Omoruyi Osas ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Ancona , in data 11-6-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputata è stata condannata per i reati di cui agli artt 337 e
341 bis cp , commessi in Pesaro l’11-1-11.
La ricorrente deduce stato di necessità , correlato all’esigenza di vincere l’inerzia
travisamento del fatto e violazione di legge in relazione all’aumento di pena per la
continuazione.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputata si fosse opposta fisicamente agli operanti,
che cercavano di allontanarla dall’aula di udienza, allo scopo di divincolarsi,
proferendo anche le frasi ingiuriose di cui all’imputazione.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche in merito all’aumento per la continuazione, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla plurioffensività soggettiva della condotta
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

delle Autorità , che non le prestavano soccorso, a seguito del malore subìto;

‘1.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

ammende.

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