Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 407 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 407 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUPI GIAMPAOLO N. IL 26/01/1958
avverso la sentenza n. 859/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.6.2013 la Corte d’appello di Trieste confermava la
sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, dell’8.4.2011,
con la quale Lupi Giampaolo era stato riconosciuto colpevole di due episodi di
minaccia aggravata con coltelli da cucina rispettivamente in danno di Soliani
Marco e Petrolo Carlo Paolo, nonché di porto fuori dalla propria abitazione dei

la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla recidiva e sulle
aggravanti contestate.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
ha proposto ricorso, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
primo comma, lett. b) e d) c.p.p., in relazione al disposto di cui agli artt. 85
c.p., 88 c.p., 495, 2° comma c.p.p., 187 c.p.p., correlato all’art. 220 c.p.p.,
essendo censurabile il rigetto della richiesta istruttoria di valutare, attraverso la
consulenza peritale, la capacità di intendere e volere del ricorrente al momento
dei fatti, con un esame più approfondito e non con una semplice valutazione
effettuata a grandi linee dal medico curante; lo studio e l’analisi dello stato
psichico del soggetto, al momento del compimento del fatto reato è compito del
perito, mentre il valore legale che tali considerazioni possono avere nel corso
dell’attività investigativa e processuale è compito dei giuristi; nel caso di specie,
la Corte di Appello, pur aderendo alle deduzioni del ricorrente, ritenendo che
“anche il disturbo della personalità possa rilevare in termini di patologia
psichiatrica idonea ad infirmare, anche totalmente, a seconda dei casi, le
capacità di intendere e di volere”, ha ritenuto che tale disturbo deve assurgere
ad una intensità tale da obnubilare effettivamente in modo completo le capacità
intellettive del soggetto e deve essere di tale intensità da incidere in modo
assoluto sulle capacità dello stesso, laddove nel caso dell’imputato ha escluso la
sussistenza dei presupposti, ritenendo sintomatici il comportamento tenuto dal
Lupi con il M.Ilo dei Carabinieri e con gli stessi sanitari; in realtà, la Corte di
Appello minimizza le gravi insufficienze dell’imputato che si sono manifestate,
invece, in tutta la loro gravità al momento dei fatti per cui è causa; inoltre, dalla
escussione del dott. Colucci è maturato il convincimento, secondo il quale, non
erano emersi elementi per poter ritenere che l’imputato presentasse una
situazione di cronica intossicazione da sostanze, con la conclusione della ridotta,
ma non esclusa capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, mentre,
per poter accertare la capacità di intendere e volere il giudice avrebbe dovuto
procedere avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione con

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coltelli da cucina utilizzati per le minacce e condannato alla pena di giustizia, con

l’indispensabile apporto e contributo tecnico, nonché di ogni altro elemento di
valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali; nel caso di
specie, come detto, il Giudice anche di prime cure, ha valorizzato il fatto che
l’imputato ha frequentato per molti anni il Centro di Salute Mentale di
Palmanova a causa della sua condizione di tossicodipendenza da oppiacei, ma
non ha ritenuto di dar corso alla prova peritale richiesta sulla scorta della
semplice affermazione del medico che l’ha avuto in cura per qualche giorno; la
valutazione operata dai giudici di merito non appare corretta alla luce della

da oltre 30 anni ed in tal senso era la richiesta di perizia psichiatrica; infatti, la
situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di
volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di
guarigione, provoca alterazione patologiche permanenti, cioè una patologia a
livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal
rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze
stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera
e propria malattia psichica e tale pare essere proprio la situazione in cui
l’imputato si trovava al momento dei fatti, in quanto l’intossicazione da sostanze
stupefacenti ha prodotto in lui, purtroppo, un’ alterazione psichica permanente
ormai stabilizzata; tale accertamento, come detto, deve però avvenire sulla
scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che possa essere dirimente circa la
sussistenza o meno della capacità totale o solo parziale di intendere e/o di volere
del signor Lupi e non può essere sostituito e/o bypassato da testimonianze
seppur espresse da un “teste qualificato”, in quanto l’accertamento
dell’imputabilità costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un
presupposto necessario, in mancanza del quale nessuno può essere punito per
un fatto preveduto dalla legge come reato e non è, quindi, ad esempio, neppure
riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove; appare, dunque, carente
la scelta della Corte di escludere gli approfondimenti psichiatrici richiesti, a
mezzo di accertamento peritale, non indicando in base a quali criteri clinici o
indagini concrete di tipo psichiatrico fosse risultato evidente che la condizione
morbosa dell’imputato non fosse stata idonea ad escludere totalmente la
capacità intellettiva o volitiva del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va respinto.
1.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura il mancato accoglimento da
parte della Corte territoriale della richiesta di espletamento di una perizia
psichiatrica volta ad appurare la totale insussistenza della capacità di intendere

cronicità dello stato di tossicodipendenza del Lupi, dell’abuso di dette sostanze

e di volere dell’imputato al momento dei fatti, ma le valutazioni svolte in
proposito nella sentenza impugnata non meritano censura.
2.Va premesso in fatto che la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta
difensiva di espletamento della perizia psichiatrica in merito alla capacità
dell’imputato al momento dei fatti ha ritenuto, al pari del primo giudice,
elemento fondamentale in proposito le dichiarazioni rese dal dr. Mario Colucci,
dirigente del SERT, medico che ha seguito per anni il Lupi, a causa dei suoi
problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti, il quale ha riferito: che
l’imputato aveva frequentato per molti anni il Centro di Salute Mentale di

quadro di “comorbilità psichiatrica con un disturbo psicotico dell’umore di tipo
bipolare” e che, con particolare riferimento ai fatti oggetto del processo, nella
notte tra il 14 ed il 15.1.2010 allorché i Carabinieri della Stazione di Cervignano
lo avevano accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palmanova,
l’imputato era apparso alquanto confuso, lo aveva riconosciuto ed aveva
accettato la terapia farmacologica, in attesa di essere volontariamente ricoverato
presso il Centro di Salute Mentale; che, il fatto che il Lupi avesse di recente
perso la propria occupazione lavorativa, aveva potuto provocare una situazione
di scompenso nelle sue condizioni accertandosi che viveva da tempo in una
condizione di indigenza e di scarsa igiene; che pur presentando una situazione
fisica compromessa, anche a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti,
soffrendo di una flebite piuttosto grave a causa delle iniezioni, tuttavia la
capacità di intendere e di volere dell’imputato, sebbene scemata grandemente,
non poteva dirsi del tutto esclusa; che, in ogni caso, al termine del ricovero
presso il Centro di Salute Mentale, grazie anche al coinvolgimento del figlio, era
stato elaborato un progetto terapeutico e riabilitativo che aveva dato risultati
positivi dal momento che il Lupi aveva ridotto l’uso di sostanze stupefacenti dalle
quali era dipendente, sino alla totale astinenza, riuscendo anche a trovare
un’occupazione presso una cooperativa agricola.
3.Sulla base di tali dichiarazioni, ritenute rilevanti e significative al fine di
valutare il quadro psichico dell’imputato al momento in cui s’erano svolti i fatti, i
giudici di merito hanno tenuto in considerazione solo il disturbo psicotico
pregresso ed quindi una ridotta , ma non esclusa, capacità di intendere e di
volere dell’imputato, senza necessità di espletamento della perizia psichiatrica
richiesta ed in proposito la valutazione della Corte che l’ha disattesa, come già
accennato appare immune da censure.
3.1. Giova

richiamare, innanzitutto, i principi espressi da questa Corte,

secondo cui la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale,
spettando al giudice di merito in virtù del principio del libero convincimento,
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Palmanova a causa della sua condizione di tossicodipendenza da oppiacei in un

anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la
valutazione della necessità di disporre indagini specifiche e segnatamente una
perizia psichiatrica (Sez.6, n. 456 del 21/09/2012 Rv. 254226). Ne consegue
che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata
motivazione, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da
escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare
(Rv. 226330). Più specificamente, la perizia non rientra nella categoria della
“prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai

risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è
insindacabile in cassazione (Sez.6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707 e
n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152).
3.2.Nel caso di specie la Corte territoriale, come evidenziato del resto dallo
stesso imputato in ricorso, ha tenuto conto del fatto che il disturbo della
personalità può rilevare in termini di patologia psichiatrica idonea ad infirmare,
anche totalmente, a seconda dei casi, la capacità d’intendere o di volere, ma tale
disturbo deve assurgere ad un’intensità tale da obnubilare effettivamente in
modo completo le capacità intellettive del soggetto e, per di più, deve avere tale
intensità da incidere in modo assoluto sulle capacità dello stesso di rapportarsi
con la realtà, con riferimento alla specifica condotta antigiuridica contestatagli,
ed all’uopo ha rilevato come nessuno di tali presupposti si è verificato, non solo
tenendo conto del disturbo psicotico da cui risulta affetto, ma neppure con
riguardo alla assunzione di stupefacenti. I dati di fatto da cui ciò è stato- senza
illogicità -desunto e comprovato, oltre al parere del dr. Colucci che avuto in cura
il Lupi per anni, sono stati il comportamento avuto dall’imputato
nell’immediatezza dei fatti – posto che sia i Carabinieri, che i sanitari, non si
sono eccessivamente allarmati, lo hanno osservato attentamente e lo hanno
convinto alla ripresa della frequentazione del Centro di salute mentale a
comprova della ragionevolezza dello stesso- nonché, per quanto concerne
l’intossicazione cronica da sostanza stupefacente, il fatto che successivamente
agli episodi in contestazione, non è stato sottoposto ad una massiccia cura
disintossicante quale sarebbe da attendersi in persona dipendente da
stupefacenti in modo assoluto.
Tale valutazione si presenta in linea con quanto evidenziato da questa Corte,
secondo cui la situazione di tossicodipendenza, che influisce sulla capacità di
intendere e di volere, è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per
l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una
patologia a livello cerebrale, implicante psicopatie che permangono
indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata
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sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il

all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si
trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (Sez. 3, n. 35872
del 08/05/2007, Rv. 237284), situazione questa all’evidenza non riscontrata
nella fattispecie.
4. Il ricorso, pertanto, va respinto e l’imputato va condannato al pagamento
delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 8.5.2015

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