Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40690 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40690 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Nekhli Khalil, nato in Marocco il 18/07/1984,
avverso l’ordinanza del 22/01/2014 del Tribunale di Busto Arsizio,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 13 agosto 2013 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Busto Arsizio emise provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei
confronti di Nekhli Khalil, indicando la pena residua da espiare in anni uno, mesi
dieci e giorni sette di reclusione e contestualmente richiese al Tribunale di Busto
Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, all’epoca non ancora soppressa, la revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al Nekhli con la
prima sentenza di condanna del 13 febbraio 2007, irrevocabile il 3 giugno 2008,
per concorso in rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, commi primo e terzo,
cod. pen., avendo egli commesso il 23 maggio 2012, nei cinque anni dal
passaggio in cosa giudicata della detta sentenza, altro delitto per cui era stato

Data Udienza: 29/05/2015

condannato a pena detentiva, giusta sentenza del 16 gennaio 2013, irrevocabile
il 22 aprile 2013.
Nello stesso provvedimento il pubblico ministero precisò di non poter
emettere ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai sensi dell’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen., poiché la prima condanna del Nekhli per delitto di cui
all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., era ostativa ai benefici penitenziari a
norma dell’art. 4-bis Ord. Pen., e riservò l’ordine di carcerazione all’esito sia della

condizionale della pena, sia della deliberazione del Magistrato di sorveglianza di
Varese sull’eventuale liberazione anticipata concedibile al condannato in
relazione al presofferto per il fatto oggetto della seconda sentenza di condanna.
Tale provvedimento contenente, come detto, anche la richiesta di revoca del
beneficio della sospensione condizionale fu notificato al Nekhli e al suo difensore
nominato nel giudizio di cognizione, avvocato Ermanno Talamone del foro di
Busto Arsizio.

2. Il Tribunale dì Busto Arsizio, giudice dell’esecuzione, con decreto del 9
settembre 2013, fissò l’udienza in camera di consiglio del giorno 8 novembre
2013 per la trattazione della richiesta del pubblico ministero di revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena, e il decreto fu notificato
all’interessato e al difensore di ufficio all’uopo nominato nella persona
dell’avvocato Alessandro Fumagalli.
All’esito dell’udienza camerale il Tribunale adito, con ordinanza deliberata il
22 gennaio 2014, dispose la revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso al Nekhli e il pubblico ministero, in data 24 gennaio 2014,
emise l’ordine di esecuzione, senza sospensione, nei confronti del condannato.

3. Su richiesta del difensore di fiducia del Nekhli, avvocato Ermanno
Talamone, che denunciò la nullità del provvedimento di revoca del beneficio,
poiché emesso all’esito di udienza in camera del consiglio della quale egli non era
stato avvisato, essendo stato invece avvisato il nominato difensore di ufficio,
avvocato Alessandro Fumagalli, il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento
del 30 gennaio 2014, sospese l’esecuzione dell’ordine di carcerazione,
disponendo l’immediata liberazione del Nekhli se non detenuto per altra causa, e
contestualmente restituì nel termine il condannato per impugnare l’ordinanza del
22 gennaio 2014.

2

decisione del Giudice dell’esecuzione sulla revoca del beneficio della sospensione

4. Con atto depositato il 3 febbraio 2014, il difensore di fiducia del Nekhli,
avvocato Ermanno Talamone, investito con procura speciale, ha quindi proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena, assumendo la nullità del provvedimento
impugnato siccome reso all’esito di udienza in camera di consiglio della quale
egli, quale difensore di fiducia del Nekhli, non era stato avvisato, donde la nullità
assoluta del procedimento e dell’ordinanza emessa all’esito di esso, a norma

5. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 24 settembre
2014, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che la
speciale disciplina di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non si applica ai
procedimenti di esecuzione per i quali, in caso di omessa nomina di difensore di
fiducia, è legittima la nomina di difensore d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non
vale per la fase esecutiva (Sez. 1, n. 40990 del 25/10/2011, Tomasin, Rv.
251491); e il procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero ai fini
della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena va
considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di
cognizione (Sez. 1, n. 17344 del 11/04/2006, Guarnieri, Rv. 234020).
Nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di
difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del
difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art.
656, comma 5, cod. proc. pen., secondo periodo), è posta per la sola esecuzione
delle pene detentive, ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui
agli artt. 655, comma 5, e 666, comma 3, cod. proc. pen., che per tutte le
ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione e nel procedimento di
esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell’interessato, la
designazione di un difensore di ufficio a cura, rispettivamente, del pubblico
ministero e del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003,
Varavallo, Rv. 224828; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, dep. 2015, Fuscà, Rv.
262307).
Nel caso di specie, il pubblico ministero ha richiesto, in sede esecutiva, la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e l’avviso di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio, di cui all’art. 666, comma 3, cod.
3

degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

proc. pen., è stato ritualmente notificato, in assenza di nomina di un difensore
da parte dell’interessato, al difensore designato d’ufficio dal Tribunale, giudice
dell’esecuzione, nella persona dell’avvocato Alessandro Fumagalli, anziché
all’avvocato Ermanno Talamone, già nominato di fiducia per il diverso
procedimento di cognizione; mentre erroneamente il pubblico ministero aveva
precedentemente disposto la notificazione del proprio provvedimento del 13
agosto 2013 di esecuzione di pene concorrenti, ex art. 663, comma 3, cod. proc.

Solo successivamente all’udienza in camera di consiglio dell’8 novembre
2013 il Nekhli ha infatti nominato, nel procedimento di esecuzione che qui
interessa, l’avvocato Talamone come suo difensore, il quale ha proposto ricorso
per cassazione contro l’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della
pena emessa dal Giudice dell’esecuzione il 22 gennaio 2014 e depositata il giorno
successivo. E, al riguardo, va annotata l’erroneità del provvedimento del
Tribunale di Busto Arsizio che, il 30 gennaio 2014, ha restituito il condannato nel
termine per impugnare l’ordinanza di revoca, essendo tale termine ancora
pendente alla data suddetta, ex art. 585, commi 1 e 2, lett. a), cod. proc. pen.

2. Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere rigettato con la condanna
del ricorrente, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 29 maggio 2015.

pen., allo stesso avvocato Talamone e non ad un difensore nominato di ufficio.

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