Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4069 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4069 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERENNA MARCO N. IL 16/09/1989
avverso la sentenza n. 14303/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 10370/2014
Considerato che:
Terenna Marco ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Palermo del 6/2/2014, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni uno mesi undici e giorni venticinque di reclusione ed C 500,00 di
multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e
Deve al riguardo rilevarsi che: <
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C
(Sa) in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Conilìre estensore
I Presid7e
l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.