Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4069 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4069 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Groppo Gian Mario n. il 4.4.1963
avverso la sentenza n. 6370/2010 pronunciata dalla Corte d’appello
di Torino il 19.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 16.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. D’Angelo, che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 23.6.2010, il giudice dell’udienza
preliminare presso il tribunale di Alba ha condannato Gian Mario
Groppo alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda
in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,49 e 1,38 g/1) commesso in Castagnito in data
4.7.2009.
Con sentenza in data 19.2.2013, la corte d’appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei
confronti dell’imputato determinandola in quella di due mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, contestualmente sostituendola
con la pena pecuniaria d’importo corrispondente.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato censurando la sentenza
impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale del
tutto omesso di considerare la censura avanzata in sede di appello
avverso la determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida inflitta a carico
dell’imputato per la durata di io mesi.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come, a fronte dell’espressa doglianza avanzata in sede d’appello dall’imputato avverso la determinazione della
misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida disposta dal giudice di primo grado, la corte
d’appello di Torino ha del tutto trascurato di procedere alla relativa
considerazione, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa motivazione espressamente dedotto in questa sede dal ricorrente.
Sulla base di tale rilievo, pertanto, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la determinazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, con rinvio alla corte d’appello di Torino.

2

3

Per questi motivi
la Corte Suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla durata sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2014.

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