Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40688 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40688 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEIRANO GIANCARLO N. IL 29/12/1961
avverso l’ordinanza n. 4/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 22/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22 ottobre 2014, la Corte militare di appello di
Roma, su istanza di Giancarlo Peirano, ha riconosciuto il vincolo della
continuazione tra il reato di peculato militare, di cui alla sentenza 10 ottobre
2012 del G.U.P. presso il Tribunale militare di Verona (irrevocabile il 24 ottobre
2013), ed il reato di truffa, di cui alla sentenza 3 luglio 2013 della Corte militare
di appello (irrevocabile il 9 maggio 2014) ed ha determinato la pena complessiva
in anni due mesi cinque di reclusione militare. Ha revocato il beneficio della

relativo all’aumento per la continuazione determinato per ì reati di truffa.
1.1. Ai fini della determinazione della pena, la Corte ha individuato il reato
più grave in quello di peculato militare, per cui era stata irrogata dal G.U.P. di
Verona la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare (ridotta di un
terzo per il patteggiamento); ha apportato un aumento per la continuazione di
mesi otto di reclusione militare per i restanti episodi di peculato militare di cui
alla stessa sentenza (pena ridotta di un terzo per il patteggiamento); ha
apportato un ulteriore aumento di mesi cinque per tutti i reati di truffa militare
contestati in entrambe le sentenze, adottando come parametro cinque giorni per
ogni episodio.
1.2. Ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta difensiva di riconoscere
la prevalenza delle attenuanti sulla pena base per il più grave reato di peculato,
non potendo modificare il giudizio del giudice della cognizione che aveva
concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
1.3. Ha accolto, in applicazione dell’art. 674, comma 1 bis, del codice di rito,
la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, erroneamente
concessa ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen., sul rilievo che, essendo
stata detta richiesta formulata in udienza dal Procuratore generale militare, il
difensore presente aveva potuto contraddire sul punto. La revoca veniva limitata
alla frazione relativa alla seconda sentenza di condanna per i reati di truffa
eccedente i due anni di reclusione.
2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Giancarlo
Peirano, assistito dal difensore di fiducia, per vizio di motivazione in relazione
alla determinazione della pena e per violazione di legge sul punto della revoca
della sospensione condizionale della pena.
2.1. Sotto il primo aspetto, rileva che il giudice dell’esecuzione aveva
ricalcato, senza alcuna motivazione la pena inflitta dal giudice della cognizione
per il reato più grave, applicando un aumento ingiustificato di mesi otto di
reclusione militare per la continuazione interna con gli ulteriori episodi di
peculato, senza attribuire rilevanza alle ulteriori somme versate dal condannato
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sospensione condizionale riguardo alla pena di mesi cinque di reclusione militare,

all’amministrazione militare ed alla prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche riconosciute nel giudizio per truffa. Anche per gli aumenti in
continuazione per i reati di truffa, il giudizio non si era discostato da quello di
cognizione.
2.2. Sotto il secondo aspetto, rileva che la sospensione condizionale della
pena per i reati di truffa era stata concessa quando non era ancora divenuta
definitiva la prima sentenza di condanna per i reati di peculato. La revoca quindi
era stata disposta illegittimamente, dal momento che il procuratore generale non

3. Il Procuratore generale militare presso questa Corte nella sua articolata
requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo nelle proprie
istanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di riconoscimento nel procedimento di esecuzione della
prevalenza delle attenuanti generiche è manifestamente destituita di fondamento
e, del tutto correttamente, è stata rigettata. La concessione delle attenuanti
generiche ed il “peso” che assumono nella dosimetria della pena attiene ai poteri
valutativi del giudice di merito e non rientra nelle attribuzioni del giudice
dell’esecuzione.
2. Il profilo relativo alla insufficiente motivazione sugli aumenti di pena a
titolo di continuazione è infondato. La Corte di legittimità ha affermato il principio
che il giudice deve indicare con adeguata motivazione i singoli termini di pena
apportati per i reati ritenuti satelliti, al fine di consentire il controllo sul corretto
uso della dosimetria della pena irrogata in executivis. È stato osservato in
proposito che l’obbligo di motivazione è strettamente correlato al potere
discrezionale vuoi perché consente di poter effettuare un controllo esterno all’iter
logico seguito dal giudice, e dunque di poter garantire una perequazione nei casi
consimili, vuoi per ragioni di dignità propria del condannato che ha diritto di
conoscere le ragioni per le quali gli è stata comminata quella determinata
sanzione. Sotto questo profilo, l’obbligo di motivazione è generale, indisponibile
e completo dovendo seguire i canoni della logica e del diritto.
Ancorché l’art. 671 cod. proc. pen. non faccia nessun richiamo ai criteri di
cui all’art. 133 cod. proc. pen., posto che la rideterminazione della pena opera su
una comminatoria che ha già visto applicati dal giudice della cognizione quegli
stessi parametri, il giudice ha tuttavia pur sempre il dovere, nell’esercizio del suo
potere valutativo discrezionale, entro i limiti quantitativi di legge di cui allo
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aveva promosso un apposito incidente di esecuzione.

stesso art. 671 cod. proc. pen., di esporre le proprie ragioni perché siano noti
all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento,
ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise caratteristiche dei
provvedimenti esecutivi, onde pervenire alla valutazione unitaria e complessiva
dei dati oggetto del suo esame. Nella fattispecie, il giudice dell’esecuzione ha
dato spiegazione dell’esercizio del suo potere discrezionale richiamando l’art. 133
cod. pen. ed irrogando aumenti contenuti, sul rilievo che già una consistente
riduzione era stato operata in sede di cognizione.

dell’esecuzione di revocare in parte la sospensione condizionale della pena,
sull’assunto che, trattandosi di una revoca priva di valutazioni discrezionali, essa
poteva essere esercitata da detto giudice, anche in procedimenti instaurati per
fini diversi, in base al tenore letterale della norma secondo cui il giudice
dell’esecuzione provvede alla revoca della sospensione condizionale della pena
quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 cod.
pen. Come correttamente rilevato dal procuratore generale militare, la Corte di
appello ha attribuito all’utilizzo del sintagma “rileva” nel testo dell’art. 674
comma 1 bis cod. proc. pen. un significato decisamente esorbitante rispetto al
fine oggettivamente perseguito. Il comma citato è stato aggiunto dall’art. 1,
comma 2, della Legge 26 marzo 2001, n. 128 per ampliare le ipotesi di revoca di
provvedimenti. Anziché interpolare il comma 1, rendendolo di ostica lettura, si è
preferito inserire un comma autonomo collegandolo con il precedente con
l’avverbio “altresì”. Così come in tutte le ipotesi di revoca di provvedimenti
previste dall’art. 674 cod. proc. pen. anche in questo caso vige la regola del
contraddittorio e lo strumento utilizzabile deve essere quello dell’incidente di
esecuzione proposto dalla parte interessata. Con la conseguenza che doveva
trovare applicazione il principio generale affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui l’avviso di udienza nel procedimento di esecuzione, pur in
assenza di un’esplicita previsione, deve contenere, sia pure in forma succinta, o
con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del
procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur
in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127 c.p.p. (Sez. 1,
Sentenza n. 9634 del 2004). La mancata indicazione dell’oggetto determina ex
art. 178 comma 1 lett. e) c.p.p. una nullità generale a regime intermedio (Sent.
Ruggiero, nonché Cass. Sez. IV, 22.8.1996, Zinco, rv. 206463).
4. Sulla base di questo principio, pertanto, nel caso di specie la Corte di
appello militare non avrebbe potuto dichiarare la revoca della sospensione
condizionale della pena, trattandosi di un motivo del tutto diverso da quello in
ordine al quale, sulla base degli atti, l’interessato aveva preparato la propria
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3. È fondato invece il motivo con cui si contesta il potere del giudice

difesa. In conclusione, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata,
limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della
sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2015

Il Consigliere estensore

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