Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40684 del 21/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40684 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUELI ANTONIO N. IL 04/06/1972
avverso l’ordinanza n. 2922/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rt

ADET T M NOVIK;
41,

Lrjdek

.(62(–

Uditi difensor Avv.;

?AD

Data Udienza: 21/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2014, il Tribunale di sorveglianza
di Firenze respingeva il reclamo proposto da Antonio Gueli, avverso il
provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 28 aprile 2014 che aveva
dichiarato inammissibile l’integrazione di 30 giorni sui semestri di liberazione
anticipata già concessi, per essere in corso di esecuzione la pena per un reato
ostativo alla concessione del beneficio.
2. Ha proposto ricorso Gueli, personalmente, chiedendo l’annullamento del

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione o erronea applicazione
della legge penale in quanto l’istanza finalizzata alla concessione del beneficio era
stata presentata nella vigenza del D.L. 146/2013 che non prevedeva nessuna
preclusione in relazione alla tipologia di condanna. Ritiene quindi che deve essere
applicata la disciplina più favorevole, secondo il principio della successione di
leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 del codice penale, non potendo andare a
suo danno il ritardo con cui l’istanza compiutamente istruita era stata evasa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del
ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato note di replica insistendo nella richiesta e
osservando di aver scontato la pena irrogata per il reato ostativo: nell’attualità
stava scontando la pena per reati non ostativi, cosicché l’ordinanza doveva essere
annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per lo scioglimento del cumulo e
l’applicazione della liberazione anticipata speciale sul residuo pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi per alcun aspetto
fondato. La vicenda procedimentale in esame si colloca “a cavallo” della
conversione in legge (n. 10 del 21/2/2014) del decreto 23/12/2013 n. 146, che
al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che «Ai condannati
per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque
giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato
prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità», mentre ora,
per effetto delle modifiche al comma 1 apportate dalla medesima legge,
consente il riconoscimento della maggiore detrazione di pena «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354».

1

provvedimento impugnato.

2. In base al testo convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente non può
dunque in alcun modo beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto per
un delitto previsto dall’art. 4-bis L. n. 354 del 1975 (ord. pen.).
La materia dell’esecuzione della pena ha natura “processuale”, per cui il
principio che governa la scelta della norma applicabile va correttamente
identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus regit
actum, escludendosi in tal modo l’ammissione del condannato al più favorevole
trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto legge non

in vigore per effetto della mancata conversione del decreto stesso sul punto.
Principi analoghi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale (ord. n. 10 del
1981; sent. n. 376 del 1997) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza
Grande Camera del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della
Commissione del 15 gennaio 1997 nel caso L.C.R. c/ Svezia; Monne c/ Francia
dell’i aprile 2008; Giza c/Polonia del 23 ottobre 2012). In proposito, questa Corte
di legittimità, ricollegandosi alla decisione del giudice delle leggi (Corte cost.,
sentenza 22 febbraio 1985, n. 51)», ha già espresso il principio, cui questo
Collegio aderisce, secondo cui «la norma contenuta in un decreto legge non
convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello
descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p., ovverosia in un
fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali» [Cass. 27 giugno
2014, (dep. 31 luglio 2014), Panno ; Sez. 1, n. 53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1,
n. 1650 del 2015, Giuliano; Sez. 1, Sentenza n. 1653 del 2015, Gioè].
3. La disciplina in esame non pone dubbi di costituzionalità. La scelta
legislativa di escludere in senso assoluto chi si è reso responsabile di determinati
reati di particolare allarme sociale dalla estensione del beneficio risponde a
finalità di politica criminale rientranti nella discrezionalità legislative, laddove le
finalità rieducative della pena sono assicurate dalla possibilità di fruire della
liberazione anticipate ordinaria.
4. Quanto alla richiesta di scioglimento del cumulo si tratta di questione che
non é stata proposta con il reclamo e che non può essere formulata per la prima
volta, peraltro genericamente, in sede di legittimità.
5.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, in Roma il giorno 21 maggio 2015

2

convertito in legge, in quanto, al momento della decisione, la norma non era più

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA