Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40683 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40683 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BELLA GAETANO N. IL 10/02/1960
avverso l’ordinanza n. 1960/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

k

LA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2014, il Tribunale di

sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Di Bella Gaetano,
avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 24 marzo 2014
che aveva dichiarato inammissibile l’integrazione di 30 giorni sui semestri di
liberazione anticipata già concessi, per essere in corso di esecuzione la pena per
un reato ostativo (estorsione aggravata anche ex art. 7 L. 203/91).
2.

Ha proposto ricorso Di Bella a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo

3.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione o erronea

applicazione della legge penale in quanto l’istanza, finalizzata alla concessione del
beneficio, era stata presentata nella vigenza del D.L. 146/2013 che non
prevedeva nessuna preclusione in relazione alla tipologia di condanna. Il ritardo
con cui era stata decisa l’istanza non poteva andare a suo danno, perché l’organo
giudicante avrebbe dovuto decidere in base alla norma, più favorevole, in vigore
al momento della sua presentazione.
4.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del

ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi per alcun aspetto

fondato. La vicenda procedimentale in esame si colloca “a cavallo” della
conversione in legge (n. 10 del 21/2/2014) del decreto 23/12/2013 n. 146, che
al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che «Ai condannati
per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque
giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato
prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità»,

mentre ora,

per effetto delle modifiche al comma 1 apportate dalla medesima legge,
consente il riconoscimento della maggiore detrazione di pena «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354».
2. In base al testo convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente non può
dunque in alcun modo beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto per
un delitto previsto dall’art. 4-bis L. n. 354 del 1975 (ord. pen.).
La materia dell’esecuzione della pena ha natura “processuale”, per cui il
principio che governa la scelta della norma applicabile va correttamente
identificato in quello di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus regit

1

l’annullamento del provvedimento impugnato.

actum, escludendosi in tal modo l’ammissione del condannato al più favorevole
trattamento in materia di liberazione anticipata previsto dal decreto legge non
convertito in legge, in quanto, al momento della decisione, la norma non era più
in vigore per effetto della mancata conversione del decreto stesso sul punto.
Principi analoghi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale (ord. n. 10 del
1981; sent. n. 376 del 1997) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza
Grande Camera del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della
Commissione del 15 gennaio 1997 nel caso L.C.R. c/ Svezia; Monne c/ Francia

di legittimità, ricollegandosi alla decisione del giudice delle leggi (Corte cost.,
sentenza 22 febbraio 1985, n. 51)», ha già espresso il principio, cui questo
collegio aderisce, secondo cui «la norma contenuta in un decreto legge non
convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello
descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p., ovverosia in un
fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali» [Cass. 27 giugno
2014, (dep. 31 luglio 2014), Panno ; Sez. 1, n. 53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1,
n. 1650 del 2015, Giuliano; Sez. 1, Sentenza n. 1653 del 2015, Gioè].
3. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la disciplina in esame
non introduce una restrizione alla concessione di benefici penitenziari o di
misura alternative, ma estende, con alcune eccezioni, i vantaggi conseguenti ad
un beneficio penitenziario ordinario, già previsto e reso accessibile a tutti i
condannati. Come è stato osservato nella sentenza Panno “Non si è in presenza
perciò di una situazione in cui l’accesso al beneficio è in radice precluso per il
condannato per delitti ostativi. Si assiste invece al fenomeno di una disposizione
speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo però i
condannati per detto reato”.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2015
Il Consigliere estensore

dell’i aprile 2008; Giza c/Polonia del 23 ottobre 2012). In proposito, questa Corte

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