Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40680 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40680 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALERMO ALESSANDRO N. IL 18/07/1964
avverso la sentenza n. 2064/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
09(4 Cf t(i e)1,k’
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2015

e
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2011 il tribunale di Ascoli Piceno,
sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, dichiarava Alessandro Palermo
colpevole del reato di cui all’art. 651 cod. pen. perché, richiesto dal personale
della polizia di Stato (recte, Carabinieri) nell’esercizio delle proprie funzioni,
rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità, condannandolo alla pena di un
mese di arresto, pena sospesa. In San Benedetto del Tronto, il 24 luglio 2010.
2. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa il 17 giugno 2014

3. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito risultava che
Palermo, in attesa all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale, aveva richiesto
l’intervento della forza pubblica lamentando di aver portato la propria madre per
un malore e che non era stato ancora attuato nessun intervento medico. L’uomo
aveva rifiutato di qualificarsi e di dare le proprie generalità ai carabinieri di San
Benedetto del Tronto che le avevano richieste.
4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alessandro

Palermo, assistito dal difensore di fiducia, che articola tre motivi.
4.1. Con il primo deduce la nullità della sentenza. Il giorno dell’udienza (17
giugno 2014) avanti la Corte d’appello il difensore era impedito a comparire
avendo un’udienza concomitante avanti il tribunale di Reggio Emilia e altra a
diversa ora avanti il giudice di pace di Parma. Il 13 giugno 2014 aveva
trasmesso richiesta di rinvio, allegando i documenti comprovanti il legittimo
impedimento e l’impossibilità ad avvalersi di sostituti. La Corte di appello aveva
celebrato il dibattimento, violando il principio del contraddittorio e le garanzie
della difesa.
4.2. Mancanza ed illogicità della motivazione. La Corte aveva dato credito
alla testimonianza della dottoressa Bizzarri, che non aveva riconosciuto
l’imputato e non aveva assistito all’intera scena. Il medico era persona
inattendibile perché aveva motivi di inimicizia e rancore, in quanto Palermo nella
caserma aveva manifestato l’intenzione di querelarla, ed era inverosimile che
coloro che avevano chiamato i carabinieri si fossero poi rifiutati di fornire le
generalità. La difesa analizza il contenuto delle deposizioni dibattimentali
evidenziando le imprecisioni riscontrate.
4.3. Vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della fattispecie
contestata. Palermo si trovava in ospedale in pantaloncini da spiaggia, privo di
documenti: il reato non sussisteva perchè il rifiuto concerneva la consegna dei
documenti, infrazione questa prevista dall’art. 4 T.U.L.P.S.

1

confermava la decisione di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in sé contradditorio, è manifestamente infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, il Collegio rileva che dall’esame degli
atti, cui il giudice di legittimità può accedere quando, come nel caso, è
denunciato un vizio processuale, risulta che il difensore del ricorrente trasmise
alla Corte di appello di Ancona una richiesta di differimento dell’udienza del
17/6/2014 per concomitanti impegni professionali innanzi ad altri giudici,
adducendo di essere impossibilitato ad avvalersi di sostituti. Ancorché i pregressi

13/5/2014,

l’altro, innanzi al tribunale di Reggio Emilia, dal 14/1/2014),

l’istanza di differimento datata 13/6/2014 fu spedita a mezzo fax il 16/6/2014
alle 15:24, in orario in cui le cancellerie sono chiuse al pubblico. La Corte di
appello in sentenza non fa menzione di questa istanza, né il ricorrente ha
prodotto l’ordinanza di rigetto in ipotesi pronunciata in udienza. Ciò posto, va
innanzitutto ricordato che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter,
comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per
concorrente impegno professionale, deve essere adempiuto dal difensore non
appena questi verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale
davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza, al fine di
consentire all’A.G. di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi; il
difensore può avvalersi anche dell’uso del telefax, ma deve assicurarsi che
l’istanza pervenga a conoscenza del giudice prima della celebrazione
dell’udienza. Nel caso in esame, l’istanza fu trasmessa poche ore prima
dell’udienza, pur essendo da mesi il difensore a conoscenza del concomitante
impegno, e non vi è prova che essa fu portata a conoscenza del giudice, essendo
anzi verosimile, in relazione ai tempi sopra riportati, che il giudice di appello non
ebbe nemmeno notizia della presentazione di detta istanza prima dell’udienza,
dal che si spiega la ragione per cui in sentenza non è menzionata la richiesta di
differimento dell’udienza. In tale situazione non può essere apprezzato alcun
vizio di assistenza dell’imputato.
3. Il secondo motivo di ricorso è confuso e contraddittorio. Da un lato si
sostiene che la dottoressa Bizzarri non riconobbe nel Palermo il soggetto che
“rifiutò (forse) di declinare le generalità”, elemento questo che viene portato a
sostegno della linea di difesa, nel senso di un possibile errore di persona; ma
poi, più avanti, si afferma che la stessa teste è inattendibile perché “comunque
serbava motivi di inimicizia e di rancore” e, ancora, che Palermo si era soltanto
rifiutato dì dare i documenti. Tra le proposizioni vi è palese inconciliabilità ed è
impossibile dare ad esse un senso logico. In realtà, il ricorrente trascura che la
commissione del fatto e la sua ascrivibilità all’imputato si fondano non soltanto
2

impegni fossero conosciuti da tempo (quello innanzi al GDP di Parma dal

sulla deposizione della dottoressa Bizzarri (citata ex art. 507 cod. proc. pen.),
ma anche sulle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti (impropriamente nel capo
di imputazione si indica la Polizia di stato), rese in dibattimento, dalle quali il
giudice di primo grado estrapola testualmente la risposta di Palermo alla
richiesta di generalità “Perché devo dirle come mi chiamo? No, non glielo dico!”.
Lo stesso giudicante esclude contraddizioni con quanto riferito dal secondo
operante, spiegando che dal contesto complessivo della testimonianza emergeva
un improprio riferimento alla richiesta di documenti, intendendo però che il

necessario l’invito in caserma.
A fronte di questo completo e ragionevole apparato argomentativo, il
ricorrente oppone una diversa, e per il ricorrente più favorevole, ricostruzione dei
fatti, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
4.

Le conclusioni esposte al punto precedente vanno richiamate per

escludere che nella fattispecie sia stata posta in essere una semplice violazione
amministrativa.
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2015
Il Consigliere estensore

soggetto richiesto non aveva voluto dire “il suo nome e cognome”, rendendosi

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