Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4068 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4068 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORESCHI RUGGERO N. IL 22/11/1954
avverso l’ordinanza n. 2751/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 10252/2014
Considerato che
Moreschi Ruggero ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Brescia del
29/11/2013 che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Brescia in data 1/6/2013, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di
ricettazione e truffa,per la genericità e aspecificità dei motivi di impugnazione. Lamenta
l’affermazione di responsabilità e l’impossibilità di difendersi.
L’atto di appello, si limita a contestare, genericamente, l’affermazione di penale
responsabilità, aspetto sul quale vi era esaustiva motivazione del giudice di primo grado
in nessun punto specifico contestata; cosicché esso si mostra privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano viziate da illogicità manifeste e che
sono assoggettate a critica sulla base di assunti meramente congetturali.
Questa Corte di legittimità ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità
dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed
a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione
di inammissibilità». (sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648; sez. 4 n. 25308 del 6/4/2004, Maviglia, Rv. 228926).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione.
3. – Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma i €
9,
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.