Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40679 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40679 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LESSANDRO N. IL 27/10/1990
oUra MANTik
avverso la sentenza n. 2081/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
“2(ct) et
t(TaAly
che ha concluso per
■-e/C ek
t-“. jk L t (.9n \

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2014, la Corte di appello di Palermo
confermava quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di
Termini Imerese che aveva dichiarato Alessandro Mantia, in concorso con
Massimiliano Restivo e Mario Fardella separatamente giudicati, responsabile dei
seguenti reati, unificati sotto il vincolo della continuazione:
I) del reato p. e p. dall’art. 2, 4, 7 L. 895 del 1967 perché deteneva una pistola
marca Browning calibro 7,65 arma comune da sparo, assorbito in esso quello p.

arma comune da sparo;
II) del reato p. e p. dall’art. 23 comma 3 e 4 L. 110/75 perché l’arma era
clandestina, avendo matricola abrasa;
III)

del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. perché al fine di trarne profitto,

acquistava o comunque riceveva ed occultava l’arma dì cui sopra, cosa di
provenienza illecita
condannandolo alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 600 di
multa.
2. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la
responsabilità di Mantia si ricavava dai seguenti elementi:
– il 25 marzo 2009 all’interno dell’autovettura di Mario Fardella,
sottoposto ad intercettazione, gli operatori di polizia giudiziaria durante la
conversazione avevano percepito un rumore riconducibile allo scatto a vuoto
sul percussore del “cane” di una pistola;
– in quel momento unico passeggero dell’auto era l’imputato e il
convincimento

della

dell’arma

detenzione

era

suffragato

dalla

preoccupazione manifestata da Fardella per la presenza nella zona delle
forze di polizia, circostanza che aveva indotto i due a cercare un
nascondiglio per occultare l’arma;
– grazie alle coordinate ricavate dal sistema GPS, installato sull’auto,
detta arma era stata ritrovata il 27 marzo 2009, nelle vicinanze del luogo
dove i due colloquianti si erano fermati, all’interno di una borsetta, occultata
nella cavità di un tronco di albero, contenente anche un passamontagna e
sei paia di guanti di lattice. La Corte precisa che si tratta dello stesso posto
dove Fardella e Restivo il 22 precedente si erano fermati per prelevare
l’arma;

il giudice di primo grado ha riportato in sentenza ulteriori

conversazioni riferibili alla stessa arma, intercorse nei giorni precedenti
all’interno dell’auto tra i soggetti separatamente giudicati.

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e p. dall’art. 697 c.p. per la detenzione di due cartucce 7,65 mm Browning per

3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione
Alessandro Mantia, personalmente, deducendo:
3.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla
condanna per la detenzione dell’arma. Unico elemento a suo carico era
costituito dalla conversazione intercettata il 25 marzo in cui nessuno aveva
mai parlato di armi. Il clic percepito dagli operanti in un contesto rumoroso
era stato inverosimilmente riferito ad un’arma. Nessuna deduzione sosteneva
l’accusa anche perché in altre conversazioni il Fardella aveva parlato

poteva essere stata determinata da altre ragioni, e non certo da fatti illeciti. Il
ricorrente contesta l’interpretazione delle conversazioni che sarebbero state
tradotte dal siciliano in italiano. Anche il rinvenimento dell’arma non era
significativo perché dalle conversazioni si desumeva che Fardella era in
possesso di più armi. Le coordinate estratte dal sistema GPS non erano
corrette in quanto tra il luogo in cui si era fermato una prima volta il Fardella
e quello su cui successivamente si era fermato con Mantia vi era una distanza
di 22 m. Non vi era prova che la pistola trovata fosse la stessa e gli elementi
acquisiti non fornivano prova del fatto oltre ogni ragionevole dubbio. Richiama
i principi sul ragionamento indiziario.
3.2. Gli stessi vizi vengono riproposti in relazione agli ulteriori reati
contestati. Secondo il ricorrente la detenzione dell’arma doveva essere assorbita
per continenza nel reato dì porto, non risultando dagli atti che egli fosse a
conoscenza che Fardella portava un’arma all’interno dell’autovettura.
Ugualmente non vi era prova che egli sapesse che l’arma era clandestina e che
provenisse da reato. Non vi era nessuna prova che egli avesse prestato un
contributo, in linea con le prescrizioni dell’art. 110 cod. pen., alla realizzazione
dei reati contestati.
3.3. Per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice di merito
aveva fatto riferimento alla gravità del reato che, da sola, non ostava al
riconoscimento della diminuente. Contesta inoltre la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena nonostante l’incensuratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, qualificato formalmente come violazione di legge
e vizio della motivazione, in concreto procede ad una diversa, alternativa
ricostruzione dei fatti, chiedendo a questa Corte di effettuare un’inammissibile
rivalutazione nel merito della prova. Occorre ricordare che le censure attinenti
alla motivazione sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate,
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chiaramente di armi. La preoccupazione della presenza delle forze di polizia

laddove contestino l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che
invece esista, e non sono consentite laddove pretendano di valutare, o
rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con
quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di
fatto che non le compete. Esula, infatti, dal poteri della Corte di cassazione
quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per

22242 del 27/01/2011, Scibè). Quando poi la prova valutata consiste in
intercettazioni telefoniche occorre dare atto che la giurisprudenza della
Cassazione è assolutamente univoca nel ritenere che, in materia di
intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice
di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^,
Sentenza n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239636;
Conformi: N. 5501 del 1995 Rv. 205651, N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N.
40172 del 2004 Rv. 229568, N. 35680 del 2005 Rv. 232576, N. 117 del 2006
Rv. 232626). Risulta pertanto inammissibile il motivo di ricorso in cui si richieda
alla Corte di cassazione, la rilettura finalizzata alla affermazione di un possibile
fraintendimento interpretativo o valutativo in cui sia incorso il giudice del merito.
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di
una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito
ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità
risulti decisiva ed incontestabile (sez. 6, n. 11189 dell’8 marzo 2012, Asaro, rv.
252190). Nel motivo di impugnazione il ricorrente si limita a denunciare, in modo
del tutto generico la conforme lettura data dai giudici di merito alla
conversazione tra Mantia e Fardella, manifestante preoccupazione per la
presenza delle forze dell’ordine, e ai rumori sintomatici dello scatto a vuoto del
cane sul percussore (clic). Nelle sentenze di primo e di secondo grado, che si
presentano come doppia conforme, l’episodio, nei termini indicati al punto sub 2
del Rilevato, è stato ricostruito con cura attraverso l’analisi anche degli
spostamenti risultanti dal GPS, nel luogo in cui era avvenuto l’occultamento
dell’arma, ed è stato interpretato in collegamento con altra conversazione
intercorsa in precedenza tra gli imputati separatamente giudicati, sempre
afferente la stessa arma ed il suo nascondimento. Il ritrovamento dell’arma è

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il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.

elemento che compone in un quadro di certezza la ritenuta responsabilità
dell’imputato e fa ritenere superato l’invocato principio del ragionevole dubbio.
2. Non merita nessuna considerazione neanche il secondo motivo di ricorso.
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed
assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di
tali reati, solo quando l’azione del detenere l’arma inizi contestualmente a quella
di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l’arma non sia
stata in precedenza detenuta. Ne segue che solo l’acquisita prova del contrario

24/04/2013, Vestita, Rv. 255687). Con motivazione logica ed incensurabile, la
Corte distrettuale ha ritenuto che il maneggio dell’arma da parte dell’imputato,
senza nessuna preventiva richiesta al Fardella, la ricerca di un nascondiglio e la
paura per i controlli di polizia, fossero sintomatici della comune disponibilità e
della consapevolezza della illecita provenienza della stessa.
3. Quanto infine all’ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio,
Va rilevato, infine, che non merita censura la decisione della Corte di appello
che nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito
dalla legge – in carenza di congrui elementi di segno positivo – ha con
argomentazioni razionali denegato il riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche e la sospensione della pena.
Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di
allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in
considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità di delinquere
dell’imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di
elementi di segno positivo. La Corte distrettuale ha posto in risalto, come fattore
ostativo alla detta concessione, la personalità negativa di Mantia desunta dalla
frequentazione di ambienti criminali, e l’assenza di resipiscenza.
Gli stessi elementi sono stati considerati significativi per far ritenere
sussistente il pericolo di recidiva, che preclude la concessione della sospensione
condizionale della pena.
4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

4

può giustificare l’assorbimento (Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013 – dep.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2015

Il Consigliere estensore

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