Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40671 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40671 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA ANNARITA N. IL 20/05/1971
avverso la sentenza n. 2001/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

RGN 46623/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 30/06/2014 la Corte di appello di Napoli ha confermato
la condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 20.000,00 di
multa inflitta, a seguito di giudizio abbreviato, alla sig.ra Annarita Serra dal
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di quello stesso capoluogo che,
con sentenza del 13/01/2014, l’aveva dichiarata colpevole del reato di cui all’art.

a terzi, gr. 86,161 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente gr.
74,66 di principio attivo, pari a 497,7 dosi medie giornaliere; fatto commesso in
Napoli il 30/08/2013.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputata che, con un primo motivo,
lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della
motivazione che da un lato esclude che lo stato precario dell’imputata (madre di
prole in tenera età con marito detenuto) consenta di qualificare il fatto in termini
di lieve entità, dall’altro concede, sulla base degli stessi presupposti, le
circostanze attenuanti generiche; con un secondo motivo eccepisce, ai sensi
dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata qualificazione del fatto in
termini di lieve entità, non ostandovi le proprie condizioni personali (come sopra
indicate), l’assenza di precedenti penali, la circostanza che la droga fosse
detenuta a mero titolo di custodia.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.In tema di lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309
del 1990 deve essere ribadito il principio secondo il quale la circostanza
attenuante speciale

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