Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40670 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40670 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APREA LUCA N. IL 24/07/1989
avverso la sentenza n. 22401/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

RGN 46225/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 14/02/2014 la Corte di appello di Napoli ha confermato
la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 4.000,00 di
multa inflitta al sig. Luca Aprea dal Tribunale di Napoli che con sentenza del
22/10/2013 l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato dalla Corte di appello), per aver,

stupefacente del tipo cocaina; fatto accertato in Napoli il 21/10/2013, con
recidiva, reiterata e infraquinquennale.
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta, ai sensi dell’art.
606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al mancato
accoglimento della richiesta di assoluzione.
3.11 ricorso è inammissibile perché generico.
4.11 ricorso non assolve all’onere di specificità dei motivi imposto, a pena di
inammissibilità, dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen..
Oltretutto la Corte di appello da espressamente conto delle ammissioni
dell’imputato che, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, non aveva contestato
gli addebiti ed aveva chiesto clemenza.
Sul piano sanzionatorio, inoltre, la Corte territoriale ha espressamente
applicato il nuovo reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come
modificato dal d.l. n. 146 del 2013.
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere per lo stesso delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2015

in concorso con altra persona, detenuto a fine vendita e venduto a terzi sostanza

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