Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4067 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4067 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano
nei confronti di:
Ba Souleymane n. il 8.12.1968
avverso la sentenza n. 5944/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Milano il 9.1.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 16.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. D’Angelo, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla
pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione del pubblico
ministero.

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 9.1.2013, la corte d’appello di
Milano, tra le restanti statuizioni, ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello proposto dal procuratore generale presso la corte d’appello di Milano avverso la sentenza in data 10.8.2012 con la quale il
tribunale di Milano ha condannato Ba Souleymane alla pena di tre
anni e due mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione
al reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti commesso in
Milano il 23.7.2012.
Con la sentenza d’appello, la corte milanese ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal procuratore generale
(originariamente avanzata come ricorso per cassazione, di seguito
convertito in appello) rilevando come, ai sensi dell’art. 443 c.p.p., la
conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero consente al giudice d’appello la sola valutazione
dell’impugnazione in termini di legittimità; nella specie, avendo il
procuratore generale originariamente rilevato il solo vizio della violazione di legge (per avere il tribunale di Milano omesso di pronunciare
l’espulsione dell’imputato dallo stato a pena espiata), doveva ritenersi
preclusa alla corte d’appello la valutazione dei motivi di merito avanzati dal procuratore ricorrente in relazione alla rilevata pericolosità
dell’imputato (necessaria ai fini della pronuncia dell’espulsione reclamata), non avendo lo stesso ricorrente esteso la propria impugnazione al vizio di motivazione previsto dall’art. 6o6, lett. e), c.p.p..
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Milano censurando la sentenza impugnata per violazione della legge processuale, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto che, attraverso
l’originaria impugnazione, non fosse stata denunciata una violazione
della legge penale, tale dovendo ritenersi la radicale omessa valutazione della pericolosità dell’imputato ai fini dell’eventuale pronuncia
(positiva o negativa) sulla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
In via gradata, il procuratore ricorrente si duole dell’erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui ha in ogni caso omesso di
rilevare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dal ricorrente, ai sensi
dell’art. 568, co. 5, c.p.p..
Sotto altro profilo, il procuratore ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte d’appello del
tutto omesso di dettare alcuna motivazione in relazione alla specifica
doglianza avanzata in relazione alla concessione delle attenuanti generiche in favore dell’imputato.

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Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Con riguardo al tema in questa sede dedotto dal procuratore
ricorrente, osserva il collegio come, in forza della sentenza n. 58/1995
emessa dalla Corte Costituzionale, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 861 d.p.r. n. 309/1990 nella parte in cui, contestualmente alla condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74,
79 e 82 dello stesso testo legislativo, obbliga il giudice a emettere,
senza l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del condannato straniero, l’ordine di espulsione dello stesso a pena espiata.
A seguito di tale pronuncia, peraltro, pur essendo venuta meno
la presunzione assoluta di pericolosità del condannato, il giudice del
merito è nondimeno tenuto in ogni caso ad accertare la sussistenza o
meno, in concreto, della pericolosità sociale dell’imputato condannato per taluno dei suindicati reati, e contestualmente a rendere, alla
stregua di tale accertamento, le conseguenti statuizioni in ordine
all’applicabilità o meno dell’ordine di espulsione dello straniero dallo
Stato (cfr., in termini, Cass., Sez. 4, n. 35953/2002, Rv. 222575).
Ciò posto, rileva il collegio come la radicale omissione di qualsivoglia motivazione su tale specifico punto, da parte del giudice di
primo grado, valga a costituire un difetto non solamente riconducibile al paradigma dell’omessa motivazione di cui all’art. 606 lett. e)
c.p.p., ma altresì inquadrabile nello schema della violazione di legge,
attesa la fisica mancanza di qualsivoglia pronuncia sul punto da parte
del giudice obbligato a provvedervi.
Tanto comporta l’accertamento dell’erroneità della sentenza
impugnata in questa sede (nella parte in cui ha escluso il ricorso di
una violazione di legge ad opera del giudice di prime cure), con il
conseguente annullamento della stessa.
Per questi motivi
la Corte Suprema di cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione d’inammissibilità
dell’impugnazione del Procuratore generale e rinvia alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2014.

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