Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40669 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 40669 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

P341144N-ANZAi

sul ricorso proposto da:
AMURA MICHELE N. IL 06/09/1967
avverso la sentenza n. 13888/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

RGN 46173/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 06/11/2013 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del 10/05/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, ritenuta
prevalente sulla contestata recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed esclusa la continuazione, ha
rideterminato nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 4.000,00 di

Amura, dichiarato colpevole, anche in appello, del reato di cui agli artt. 110, cod.
pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente detenuto, a fine di
cessione, gr. 0,434 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per averne
cedute due confezioni a tal Iovino Vittorio; fatto commesso in Torre Annunziata il
18/04/2013, con recidiva reiterata e specifica.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che eccepisce, ai sensi dell’art.
606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è del tutto generico perché non indica in modo specifico le
ragioni di doglianza.
L’imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al
capo relativo al trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, esclusa, in considerazione dei plurimi precedenti
specifici, la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche,
in parziale accoglimento dell’appello ed al fine di adeguare la sanzione alla
effettiva gravità del fatto, ha applicato la circostanza di cui al comma 5 dell’art.
73, d.P.R. n. 309 del 1990 con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva e,
esclusa la continuazione interna, ha diminuito la pena inflitta in primo grado
partendo dalla pena base di quattro anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa e
riducendola per la scelta del rito.
L’imputato, come detto, ha in modo del tutto generico censurato la decisione
impugnata dalle cui ragioni astrae completamente, rendendo inammissibile il
proprio ricorso.

4.La sentenza impugnata deve però essere annullata in conseguenza della
sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.

4-bis e 4-

vicíes ter, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con

multa la maggior pena inflitta all’esito di giudizio abbreviato al sig. Michele

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Corte
Costituzionale n. 32 dell’11/02/2014).
4.1. L’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nella sua versione
precedente le modifiche apportate dall’art.

4-bis,

lett.

f),

legge 49/2006,

prevedeva, per le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle II e IV
previste dall’art. 14, un diverso e meno severo trattamento sanzionatorio (la
pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da C 1.032,00 ad C
10.329,00).

sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato una pena
prevista da una norma che successivamente alla sentenza oggi impugnata è
stata dichiarata incostituzionale ed è dunque illegale, quand’anche la sanzione
concretamente applicata non abbia violato i limiti edittali previsti dalla normativa
ripristinata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263717; Sez. 4, n. 49528 del
21/10/2014, Leonardi, Rv. 261069; Sez. 3, n. 26346 del 22/05/2014, Lamagna,
Rv. 259398; Sez. 3, n. 21259 del 03/04/2014, Marku, Rv. 259384).
4.3.L’illegalità della pena deve essere rilevata d’ufficio, a prescindere dalla
inammissibilità del ricorso.
4.4.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Napoli per la ridefinizione del trattamento
sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Napoli.
Così deciso il 13/03/2015

4.2.La Corte di appello, avendo qualificato il fatto in termini di lieve entità ai

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