Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4066 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4066 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA MICHELE N. IL 12/06/1972
avverso la sentenza n. 403/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 10121/2014

Considerato che:
Giuffrida Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 29/11/2013, confermativa della sentenza del tribunale di Catania
del 6/10/2009, con la quale era stato condannato alla pena di mesi nove di
reclusione per il reato ascritto di cui all’art. 635 commi 1 e 2 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.

concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva
ed alla riduzione dell’entità dell’aumento per la continuazione.
il ricorso proposto risulta inammissibile, perché fondato su motivi
manifestamente infondati; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con riferimento
all’efferratezza del fatto ed ai gravi precedenti penali già riportati dal ricorrente,
rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della
oggettiva gravità del fatto e della modalità esecutiva dello stesso.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Il n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto poi alla determinazione della pena ed alla mancata esclusione
della recidiva, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, non essendovi alcun motivo per escludere la recidiva, vista la condotta
dell’imputato e la reiterazione delle azioni. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è

pen.; deduce la carenza di motivazione con riferimento alla mancata

pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
ri proposti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

in C 1000,00.

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