Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4066 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4066 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
CASTELLETTI MARCELLO N. IL 26/01/1958
PRETTI ANGELO MORENO N. IL 10/10/1953
avverso la sentenza n. 5638/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
i/
ove-rw—:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

A_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale di Milano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel
condannare gli imputati CASTELLETTI Marcello e PRETTI Angelo Moreno, per la violazione di cui
agli articoli 56, 110 c.p. e 73 del dpr n. 309 del 1990 [concorso nel tentativo di importazione di
hashish, per un quantitativo lordo di kg. 91, con percentuale di principio attivo tra il 4% e
l’8,6%, pari ad un chilogrammo e mezzo di Delta-9.THC ], riteneva di dover escludere

La Corte riteneva di seguire le indicazioni sul punto fornite dalle Sezioni unite, nella sentenza
24 maggio 2012, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Biondi, secondo cui la circostanza
aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dall’articolo 80, comma 2,
del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a
“2000 volte” il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza
nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del
giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

A conforto del calcolo la Corte di merito riteneva di dover considerare per l’hashish il valore di
1000 milligrammi della dose media singola.

Il Procuratore generale contesta l’esattezza della ricostruzione “in fatto” con due motivi
strettamente connessi.
Con il primo motivo lamenta l’inosservanza della legge penale in quanto il valore soglia
previsto dal D.M. 11 aprile 2006 non è di 1.000 mg, ma di 500 mg., ottenuti moltiplicando la
dose media singola in mg- pari a 25- rapportata al moltiplicatore 20.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di
merito, ribadendo l’errore già compiuto dal primo giudice, il quale aveva però riconosciuto la
sussistenza dell’aggravante de qua,afferma che la perizia in atti avrebbe affermato la presenza
di un principio attivo pari ad un chilo e mezzo circa, mentre tale quantitativo è riferito ai
campioni analizzati dagli esperti di laboratorio.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, giacchè gli argomenti del P.G. sono assolutamente condivisibili.

In effetti, seguendo i principi dettati dalle Sezioni unite, per la ravvisabilità dell’aggravante la
quantità pura di sostanza stupefacente non può essere inferiore a 2000 volte il valore
2

l’aggravante del quantitativo ingente (articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990).

massimo, determinato in mg., determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11
aprile 2006: ciò significa, in concreto, che il giudice dovrà, di volta in volta, apprezzare il
quantitativo lordo della sostanza, moltiplicarlo per la percentuale di principio attivo, dividendo
infine il risultato per 100, così pervenendo a verificare, per la sostanza di interesse, il
superamento o no del quantitativo suddetto, avendo quindi esclusivo riguardo al principio
attivo contenuto.

Esemplificando, per quanto riguarda

l’hashish, il quantitativo massimo di principio attivo

merito e, va detto, anche le stesse le Sezioni unite, che, probabilmente, nella citata sentenza
Biondi, non hanno tenuto conto che il dm 4 agosto 2006, che aveva aumentato da mg. 500 a
mg. 1000 il quantitativo massimo detenibile, è stato annullato dal TAR Lazio, Sezione III,
sentenza 21 marzo 2007 n. 2487].

Ne deriva, quanto all’hashish, che, giusta le indicazioni contenute nella tabella allegata al dm
11 aprile 2006, deve ritenersi sussistente l’aggravante allorquando il quantitativo detenuto di
principio attivo non sia inferiore a kg. 1.

Ciò che nella vicenda non sembra dubitabile.

Si impone l’annullamento con rinvio limitatamente alla contestata aggravante di cui all’art. 80,
comma 2, d.p.r. 309/90 e rinvia sul punto alla Corte di appello di Milano.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’aggravante prevista
dall’art. 80, comma secondo, d.p.r. 309/90 e rinvia su tale punto alla Corte di appello di
Milano.
Così deciso in data 16 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

detenibile è pari a mg. 500 [e non 1000, come ha inesattamente qui ritenuto il giudice di

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