Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40654 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40654 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAKIR MOHAMED N. IL 01/01/1969
avverso la sentenza n. 756/2014 TRIBUNALE di SAVONA, del
25/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

RGN 44766/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 25/07/2014 resa ai sensi degli artt. 444 e segg., cod.
proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato, nei confronti del sig. Chakir Mohamed, la pena concordata di un anno di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto,
dietro corrispettivo di C 40,00, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del

24/07/2014, con recidiva specifica e infraquinquennale.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della
sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4. Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata>> (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui

tipo eroina, del peso complessivo di 2 grammi; fatto commesso in Albenga il

dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di

stenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, il ricorrente eccepisce che il Giudice non ha motivato
in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
4.3.L’eccezione (che già soffre di una evidente genericità) è palesemente
infondata perché il Tribunale, in ossequio agli insegnamenti giurisprudenziali sopra riportati, ha correttamente e sufficientemente assolto al proprio onere motivazionale dando espressamente conto della corretta qualificazione giuridica dei
fatti come prospettata dalle parti (e dunque dallo stesso imputato); né il ricorrente indica quali, tra gli atti che il Tribunale ha affermato di aver espressamente
esaminato prima di ratificare l’accordo, dimostrino in modo palese la sua innocenza o quali ulteriori specifici indicatori dell’evidenza di tale innocenza siano
stati negletti in considerazione dell’eccepita omessa motivazione.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

2

pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esi-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il Uttfizt;2013 13 /01-el5

Il Pres

Il Consigliere estensore

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