Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40651 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40651 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOTISI CATERINA N. IL 28/03/1947
BONELLO ROSARIO N. IL 24/05/1942
avverso la sentenza n. 1364/2012 TRIBUNALE di TRAPANI, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

R.G.N. 43835/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 sigg.ri Caterina Motisi e Rosario Bonello hanno interposto appello
avverso la sentenza del 23/05/2013 del Tribunale di Trapani che li ha condannati
alla pena di C 8.000,00 di ammenda per il reato continuato di cui agli artt. 110,
81, cpv., cod. pen., 71, 72 e 95, d.P.R. 06/06/2001, n. 380, commesso in Trapani

2.Con ordinanza del 02/10/2014, la Corte di appello di Palermo, rilevata la
non appellabilità della sentenza, ha disposto la trasmissione del ricorso e degli
atti a questa Suprema Corte di Cassazione.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti dalla legge.

4.E’ noto come, a seguito degli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre
2001, Bonaventura, e di Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, «allorché
un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che
riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a
verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato
a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo,
cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena).
Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a
conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità
dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione
è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé
citate).

5.Nel caso in esame i ricorrenti, coerentemente al mezzo di impugnazione
erroneamente prescelto, invocano l’assoluzione dal reato (continuato) loro
ascritto sollecitando il riesame delle prove documentali e testimoniali assunte in
dibattimento, che deducono essere insufficienti e inidonee a suffragare la
condanna attingendo a piene mani a ragioni di fatto non scrutinabili in questa
sede.

ed accertato fino al 23/09/2011.

Altrettanto inammissibilmente invocano un trattamento sanzionatorio meno
severo, articolando richieste e proponendo argomenti di natura fattuale tipici di
un atto di appello.

6.Va in ogni caso evidenziato che, diversamente da quanto i ricorrenti
affermano, il Tribunale ha positivamente accertato la sussistenza dei reati
contravvenzionali sopra indicati descrivendone la natura (opere in cemento
armato), la località di realizzazione (zona sismica) e l’assenza dei necessari titoli

d.P.R. n. 380 del 2001).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

7.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,
non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost.
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché
del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2015

abilitativi e adempimenti imposti dalle norme violate (artt. 53, 64, 65, 93 e 94,

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