Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4065 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4065 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
DOGARU JAN ALEXANDRU N. IL 05/06/1955
ZADAROJNEA ADRIAN N. IL 18/12/1973
STOICA ROBERT MIHAI N. IL 06/06/1992
avverso la sentenza n. 18528/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
S4(01-) Li
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CQAAA-45
che ha concluso per Atzaw:~tr=z0P=3:ìAiJ(x) pdo (ltd 1Rav>0 i

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 15/01/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 15/11/2012, il Tribunale di Roma dichiarava i ricorrenti in
epigrafe responsabili il primo del reato di cui al capo A) della rubrica, il secondo e
il terzo di entrambi i reati contestati, costituiti da furto aggravato relativo alla
sottrazione di un portafoglio (capo A) e tentativo di effettuare operazioni di
prelievo di denaro con le carte di credito sottratte, ex art. 55 I. 231/2007 (capo

2.Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Roma. Deduce erronea applicazione della legge
penale e manifesta illogicità della motivazione in punto di concessione delle
attenuanti generiche. Rileva che la motivazione al riguardo, del tutto carente,
non individua elementi di valutazione desumibili dalla condotta o dalla
personalità degli imputati, limitandosi all’indicazione del fine di “adeguare la
pena al caso concreto”. Chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata,
con le statuizioni di legge conseguenti.

Considerato in diritto

3.Va preliminarmente rilevato che l’impugnazione, proposta avverso la sentenza
del giudice di primo grado, va ricondotta nell’ambito del ricorso per saltum di cui
all’art. 569 c.p.p.
4.Tanto premesso, ritiene la Corte che la stessa debba essere convertita in
appello, pur se avanzata nelle forme del ricorso per cassazione. Invero, essendo
il ricorso immediato per cassazione ammissibile solo per vizi di pura legittimità,
non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, con tale gravame
sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e)
dell’art. 606 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012
Rv. 253122). Ne consegue che il ricorso per cassazione che, come nel caso in
esame, contenga tra i motivi, per espressa indicazione di parte ricorrente, anche
la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p. (specificamente in
relazione al vizio motivazionale in ordine ai presupposti per la concessione delle
attenuanti generiche), non può essere presentato “per saltum”, talché va
qualificato come appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 c.p.p. (Cass. pen. sez. 6,
3405/2003 Rv. 223561).
A seguito della qualificazione va disposta la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Roma per la celebrazione del giudizio d’appello.

P.Q.M.

B)

La Corte
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Roma per il giudizio d’appello.
Così deciso in Roma il 15/1/2014
Il Presidente

Il Consigliere relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA