Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40649 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40649 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONETTI IGNAZIO N. IL 28/09/1990
avverso la sentenza n. 3025/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 13/03/2015

R.G.N. 43724/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 12/06/2014 la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza del 24/01/2012 del Tribunale di quella stessa città,
impugnata dal solo imputato, ha ridotto ad un anno e sei mesi di reclusione la
maggior pena inflitta al sig. Ignazio Simonetti per il reato di cui agli artt. 110,
cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Palermo il

di cessione a terzi gr. 85,841 di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2.Ricorre per cassazione l’imputato eccependo, con unico motivo, la
mancanza e l’illogicità della motivazione.
Deduce, al riguardo, che la Corte territoriale ha omesso di considerare alcuni
aspetti della vicenda (il luogo di ritrovamento della sostanza, un’area
condominiale recintata da un muretto alto due metri, la sua distanza dal punto in
cui sarebbe stato effettuato il lancio dello stupefacente, l’ulteriore ostacolo
frapposto dalle autovetture in sosta) che rendono la dinamica del fatto
inconciliabile con la materiale possibilità che egli abbia potuto disfarsi
dell’involucro lanciandolo dal lato passeggeri dell’autovettura da lui condotta
senza che la traiettoria assumesse una direzione necessariamente orizzontale
piuttosto che dal basso verso l’alto.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Stando a quanto risulta dal testo della motivazione della sentenza
impugnata, l’imputato, che si trovava alla guida di un’autovettura Smart con a
bordo una seconda persona, accortosi di essere seguito da una pattuglia della
Polizia di Stato, si era dato alla fuga ma dopo aver rallentato per un attimo la
corsa si era proteso con il corpo ed il braccio verso il lato passeggeri lanciando
fuori dal finestrino un oggetto rivelatosi essere la sostanza stupefacente in
contestazione, recuperato dagli agenti nell’area recintata.
Tale dinamica – afferma la Corte territoriale – è stata concordemente
descritta dai tre verbalizzanti escussi in dibattimento.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello concordano nel ritenere
che l’imputato, protendendosi con il corpo verso il finestrino, possa aver
impresso al lancio la forza necessaria per superare la cancellata e far cadere
l’involucro in un punto apprezzabilmente lontano.
Gli elementi che oggi il ricorrente afferma non esser stati presi in
considerazione, sono stati espressamente valutati dalla Corte territoriale che ne

18/02/2011, perché, in concorso con altra persona, illecitamente deteneva a fine

ha tratto motivo per ritenere del tutto plausibile il convergente racconto dei tre
poliziotti i quali non avevano alcun motivo per attribuire all’imputato il lancio
dell’involucro piuttosto che al passeggero.
La conclusione della Corte di appello non è manifestamente illogica
considerate le ridotte dimensioni dell’autovettura condotta dall’imputato che non
gli impediva affatto di imprimere al gesto un movimento dal basso verso l’alto in
prossimità del finestrino.
La dinamica del fatto così come percepita e riferita dai testimoni non si pone

dall’imputato prima del lancio e rende immune da censure la sentenza
impugnata.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/03/2015

affatto in insanabile contrasto con la logica, si concilia con la fuga posta in essere

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