Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4064 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4064 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PORTA CARMINE N. IL 27/11/1969
avverso l’ordinanza n. 878/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
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R.G. 10009/2014
Considerato che
Della Porta Carmine ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Lecce sez. dist.
di Taranto del 29/10/2013 che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto sez. dist. di Grottaglie in data 15/10/2012,
che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 640 cod. pen., per tardività
dell’impugnazione. Lamenta violazione di legge manifesta illogicità della motivazione,
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Difatti la
Corte territoriale ha correttamente rilevato la tardività dell’impugnazione proposta dal
ricorrente in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 585 lett. a) cod. proc.
pen. decorrente dalla notifica della sentenza all’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
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dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
per essere l’impugnazione tempestiva.