Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4064 del 15/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4064 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANI ANTONIO N. IL 18/04/1962
avverso la sentenza n. 5724/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (4IAAkkj
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che ha concluso per ■ 1).
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Data Udienza: 15/01/2014
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 14/2/2013 la Corte d’Appello di Milano confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Pagani Antonio responsabile del
reato di guida in stato di ebbrezza, accertato mediante circostanze sintomatiche,
e di quello di rifiuto di sottoporsi al test per il rilievo dell’assunzione di sostanze
stupefacenti.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce
sentenza oggetto di censura le questioni prospettate nell’impugnazione non sono
state trattate e, in modo sbrigativo, la Corte si è limitata a fare proprie le ragioni
esposte dal giudice di prime cure”.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Con l’unico motivo, infatti, si prospettano, in modo assai generico e connotato
da assoluta carenza del necessario requisito della specificità richiesto dal
combinato disposto degli artt. 581, lettera c) e 591, comma 1, lettera c) c.p.p.,
presunti vizi della motivazione per l’omesso esame dei motivi d’appello ed il
rinvio alla decisione del giudice di primo grado. La genericità della doglianza si
evidenzia ove si consideri che il presunto rinvio della sentenza per relationem
alla decisione del giudice di primo grado manca di specifica indicazione riguardo
ai punti della decisione espressamente censurati con l’appello / sui quali il
Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del primo giudice. Ed
invero, secondo un condivisibile enunciato della giurisprudenza di legittimità, è
consentita la motivazione “per relationem”, con riferimento alla pronuncia di
primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del
primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e
disattesi dallo stesso (Cass. n. 38824 de117/09/2008), mentre può parlarsi di
difetto di motivazione soltanto quando il giudice motivi “per relationem” in
presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata,
limitandosi a richiamare quest’ultima (Sez. 3, Sentenza n.24252 del
13/05/2010). L’omessa indicazione delle censure che si assumono trascurate
rende, quindi, impossibile ogni indagine riguardo alla congruità del rinvio.
L’inammissibilità del ricorso, perché esulante dai motivi che possono farsi valere
in sede di legittimità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, anche al versamento
della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.
mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., osservando che “nella
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15/1/2014
Il Presidente
Il Consigliere relatore