Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40635 del 13/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40635 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANONICO ZOLTAN N. IL 23/09/1980
avverso la sentenza n. 2687/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/03/2015

In fatto e in diritto

Canonico Zoltan ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 251.2013 con la quale è stato riconosciuto il
vincolo della continuazione fra i reati contestati al predetto imputato in parziale riforma della

di detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamenta
vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo manifestamente infondato e generico.
Si ricorda in proposito che la concessione o meno delle attenuanti generiche, al pari della
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientra nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità
qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente
motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez. 2,

Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011 ) Rv. 249163).
Nel caso di statuizione sulle attenuanti generiche, il relativo giudizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Si è ritenuto di conseguenza che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, non essendo necessario che siano
esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen..bensì che si specifichi a quale di esso si
intenda fare riferimento (Cass

Sez. 2, Sentenza 18/01/2011- 01/02/2011 rv. 249163,

Sez. 1,

Sentenza del 07/07/2010- 13/09/2010 Rv. 247959)
Orbene la sentenza impugnata, nel fare riferimento ai precedenti penali specifici dell’imputato, ha
fornito una motivazione assolutamente congrua e conforme ai principi di diritto richiamati avendo
posto a fondamento del diniego delle generiche, profili concernenti la pericolosità sociale
dell’imputato. A fronte di siffatta motivazione, la difesa del ricorrente, limitandosi ad una generica
censura, non ha fornito alcuna spiegazione della ritenuta inadeguatezza del riferimento alla caratura
criminale dell’imputato, del tutto conforme, come si è detto, ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p..
1

sentenza del GIP del medesimo tribunale, di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato

Il ricorso è dunque inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro , L000.
PQM

processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.3.2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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