Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4063 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4063 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELISI MARCELLO N. IL 25/10/1986
avverso la sentenza n. 4008/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9996/2014
Considerato che:
Delisi Marcello ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del
17/1/2014, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione ed € 70,00 di
multa, per i reati ascritti., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione dell’art 133 cod. pen. in
relazione alla determinazione della pena.

sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è
ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Difatti
la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra
parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato
con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così
rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in
sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena o la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena, in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute (Sez. 3 n. 18735 del 27/3/2001, Ciliberti, Rv. 219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equítativamente in €

eo

.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014

– Ske, ato in favore della Cassa delle

Deve al riguardo evidenziarsi che nel ricorso per cassazione avverso

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