Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4063 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4063 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 15/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
KLISURA SRPKO N. IL 19/10/1982
PAVLOVIC SASA N. IL 03/09/1967
GACESA DRAGAN N. IL 12/10/1965
GODICELJ LORAN N. IL 01/05/1967
KRVAVAC ZDRAVKO N. IL 17/01/1965
PEKOVIC DEJAN N. IL 27/03/1963
CRLJEN VLADIMIR N. IL 17/03/1981
DIMITRIJEVIC NENAD N. IL 14/12/1969
VUKOVIC LJIUBISA N. IL 23/02/1973
inoltre:
KLISURA SRPKO N. IL 19/10/1982
PAVLOVIC SASA N. IL 03/09/1967
GACESA DRAGAN N. IL 12/10/1965
GODICELJ LORAN N. IL 01/05/1967
KRVAVAC ZDRAVKO N. IL 17/01/1965
PEKOVIC DEJAN N. IL 27/03/1963
CRLJEN VLADIMIR N. IL 17/03/1981
DIMITRIJEVIC NENAD N. IL 14/12/1969
VUKOVIC LJIUBISA N. IL 23/02/1973
avverso la sentenza n. 4151/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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< Uditti difensonAvv. 3 Ritenuto in fatto Il Procuratore generale di Milano, PEKOVIC DEJAN, KRVAVAC ZDRAVKO, GACESA DRAGAN, LJUBISA VUKOVIC, CRLJEN VLADIMIR, SRPKO KLISURA, PAVLOVIC SASA, DIMITRIJEVIC NENAD e GODICELJ LORAN ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, per quanto interessa, in parziale riforma di quella di primo grado, pur escludendo l'aggravante di cui all'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, li ha riconosciuti colpevoli dei reati di associazione ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 a tutti contestati, nonché dei reati fine riconosciuti a carico dei soli GACESA, CRLJEN e VUKOVIC. La doglianza del Procuratore generale riguarda l'avvenuta esclusione dell'aggravante della transnazionalità rispetto al reato associativo di cui all'articolo 74 del dpr n. 309 del 1990. Le doglianze degli imputati riguardano per tutti il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo, nonché per il GACESA, il CRLJEN e il VOKOVIC anche per i reati fine di cui all'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 ai medesimi rispettivamente ascritti. In particolare, con riferimento alla posizione di PEKOVIC DEJAN ci si duole dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo sostenendosi che la partecipazione a singoli compiti materiali [in sentenza sono stati apprezzate le attività di assistenza e di ausilio nei confronti di alcuni correi: spedizione di un borsone, ospitalità, ricezione di somme di denaro, assistenza ad un detenuto] non integrerebbe i presupposti del reato associativo, ma semmai quello di favoreggiamento. KRVAVAC ZDRAVKO articola, rispetto al reato associativo, analoghe doglianze, sostenendosi che gli episodi valorizzati ai fini della condanna [contatti anche finalizzati alla disponibilità di un immobile utilizzato dall'associazione, contatti con altri correi in occasione di uno degli episodi di trasporto della droga, rapporti avuti con la compagna di soggetto coinvolto in uno degli episodi incriminati, contatti avuti per il pagamento di somme di denaro] non sarebbero idonei a fondare il giudizio di responsabilità. GACESA DRAGAN, con ricorso anche personale, si duole del ravvisato ruolo di organizzatore, con riferimento alla fattispecie associativa, e della condanna per i reati fine contestatigli [ai fini della condanna sono stati valorizzati, in particolare, l'episodio dell'arresto del Gacesa dopo alcuni sequestri di droga, i contatti avuti dal medesimo con 3 altri correi, il ruolo autonomo svolto in relazione ad attività strumentali allo svolgimento dell'attività criminosa]. Si sostiene che nel caso si sarebbe dovuto ravvisare il solo ruolo partecipativo [a supporto si produce in questa sede una "dichiarazione giurata" di soggetto già imputato in Italia in procedimento connesso]. Ulteriore doglianza viene articolata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche [motivato per la gravità dei fatti incriminati]. Si insta per il riconoscimento della continuazione con pregressa condanna definitiva. Ci si lamenta, infine, della mancata notifica all'imputato della LJUBISA VUKOVIC si duole della condanna intervenuta sia per la fattispecie associativa che per i reati fine contestatigli [ai fini della condanna sono stati valorizzati, in particolare, il ruolo svolto dall'imputato nel noleggio di autovettura utilizzata per la commissione dei fatti incriminati, pur in presenza di una permanenza temporalmente breve in Italia] . Contesta il diniego delle generiche, ritenendosi che il coinvolgimento temporalmente contenuto non poteva consentire di ascrivergli le considerazioni in punto di gravità ed intensità dei traffici illeciti valorizzati in sentenza. Si lamenta, infine, la nullità dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in lingua che si assume non adeguatamente conosciuta: l'interprete era di lingua russa e non montenegrina; nessun rilievo poteva avere il fatto che egli si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. CRLJEN VLADIMIR, con plurimi ricorsi, si duole della condanna intervenuta sia per la fattispecie associativa che per il reato fine contestatogli [ai fini della condanna sono stati valorizzati, in particolare, il ruolo svolto dall'imputato in occasione del trasporto di alcuni quantitativi di droga, i contatti avuti con la compagna di altro soggetto arrestato per fatti di droga]. Contesta il diniego delle generiche prevalenti, imposte asseritamente dal ruolo marginale e dalla personalità. SRPKO KLISURA si lamenta solo del diniego delle attenuanti generiche, motivato in ragione della gravità dei fatti, in ragione dell'effettivo ruolo partecipativo svolto. PAVLOVIC SASA si duole della condanna per il reato di partecipazione all'associazione criminosa, motivata principalmente in ragione di contatti avuti con taluno dei correi e dell'accertato utilizzo di veicoli intestati al medesimo; nonché del diniego delle generiche prevalenti, in ragione del fatto che la valorizzata gravità del fatto non avrebbe tenuto in conto il ruolo svolto e l'incensuratezza. 4 sentenza di appello. DIMITRIJEVIC NENAD si duole analogamente della condanna per il reato di partecipazione all'associazione criminosa, motivata principalmente in ragione di contatti avuti con taluno dei correi e dell'accertata disponibilità di appartamenti locati, utilizzati per le attività associative, potendosi in proposito semmai qualificarsi il fatto come mero favoreggiamento. Doglianza ulteriore riguarda il diniego delle generiche, in ragione del fatto che la valorizzata gravità del fatto non avrebbe tenuto in conto il ruolo svolto e GODICELJ LORAN si duole della condanna intervenuta per la fattispecie associativa [ai fini della condanna sono stati valorizzati, in particolare, l'opera di raccordo e di ausilio in ispecie con riguardo alla disponibilità di un appartamento e di veicoli utilizzati per i fatti incriminati]. Contesta il diniego delle generiche prevalenti, imposte asseritamente dal ruolo marginale e dalla personalità. s Sono stati depositati nell'interesse dell'imputato ZDRAVKO KRVAVAC motivi aggiuntié ad ulteriore sostegno di quanto dedotto nel ricorso. Considerato in diritto I ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati perché, a fronte di una decisione ampiamente argomentata e priva di errori di diritto, che si riallaccia [sulla questione della responsabilità] alla motivazione conforme del primo giudice], vorrebbero introdurre . iensure di merito sull'apprezzamento del compendio probatorio e/o, con riferimento al diniego delle generiche, sull'esercizio del potere dosimetrico della pena. Solo per i ricorrenti GACESA e VUKOVIC, con riferimento alle doglianze articolate in modo specifico sul giudizio di responsabilità, i ricorsi, non inammissibili, vanno rigettati. Quanto all'affermazione di responsabilità per il reato associativo [e per i reati fine contestati a taluni degli imputati] va osservato che le conformi statuizioni di condanna poggiano su una attenta ricostruzione degli elementi desunti dagli atti, confermativi della sussistenza di una articolata associazione che operava anche fuori del territorio nazionale e sulla ricostruzione del ruolo dei singoli soggetti [partecipi ed organizzatori], che è stato operato, in modo non arbitrario, valorizzando anche contributi temporalmente limitati o apparentemente di mero supporto che, peraltro, sono stati ritenuti dimostrativi del contributo consapevole all'associazione [a quella specifica associazione]. 5 l'incensuratezza. In questa prospettiva, la ricostruzione operata in sede di merito regge alle doglianze dei ricorrenti, in particolari di quanti tra questi hanno voluto basare la loro censura sulla modestia qualitativa o temporale del loro apporto. Anche apporti di tale genere possono assumere rilievo. Infatti, la struttura operativa dell'associazione dedita al narcotraffico sfugge a preconcette qualificazioni formali, potendosi presentare nei modi più disparati, con contributi diversificati, purchè assistiti dal necessario apporto soggettivo. Ciò vale in particolare per la condotta di "partecipazione" all'associazione, prevista e punita nel comma 2 dell'articolo 74, che, per assunto pacifico, costituisce un reato a forma libera, nel senso che può assumere forma e contenuti diversi e variabili, onde è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico (tra le tante, Sezione V, 4 aprile 2001, Carta ed altri): contributo che, purchè consapevole, può essere anche minimo, anche non permanente e limitato nel tempo. Ciò che conta è che si tratti di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione (Sezione V, 18 aprile 2002, Carvelli ed altri). E' in questa prospettiva che la sentenza regge al vaglio di legittimità, risultando, per ciascuno dei soggetti condannati, la disamina del contributo fornito e del rilievo di questo per l'operatività dell'associazione anche allorquando si è trattato di un contributo [il noleggio di veicoli, la locazione di immobili, il mantenimento dei contatti, ecc.] qualitativamente e temporalmente limitato. Del resto, non va trascurato di considerare che la prova del reato può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli associati, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (di recente, Sezione 6 novembre 2013, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Lentino ed altro). In questa prospettiva, gli elementi valorizzati nella doppia decisione di condanna non ammettono censure in questa sede. 6 Incensurabile, per le stesse ragioni, è l'affermazione di responsabilità per i singoli reatifine, relativamente alle posizioni per cui vi è stata condanna. Corretta, ancora, è l'applicazione dei principi relativamente alle posizioni [qui, in particolare, quella del GACESA] per cui è stato riconosciuto il ruolo primario assunto nella consorteria, ove si consideri che "promotore" deve ritenersi anche chi "sviluppa" nel tempo l'apparato organizzativo, così contribuendo ad accrescerne la potenzialità pericolosa, mentre "organizzatore" [ai fini che qui interessano] è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, per esempio, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva gestione del gruppo, esplichi con autonomia la funzione di curare l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative nonchè di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, assuma funzioni decisionali [cfr., sotto diversi profili, Sezione I, 23 aprile 1985, Arslan; Sezione VI, 30 ottobre 1989, Ciciliano; nonché, Sezione III, 13 novembre 2002, Mazzarella ed altri]. Sul punto, la affermazione di responsabilità del GACESA è incensurabile perché basata su non illogica ricostruzione , il ruolo autonomo svolto in relazione ad attività strumentali allo svolgimento dell'attività criminosa. Né può qui avere rilievo, non foss'altro che per le genericità del contenuto, la prodotta dichiarazione giurata, che evoca in ogni caso tematiche di merito [apprezzamento sulla attendibilità e valenza probatoria] non valutabili in questa sede di legittimità. Del resto, confortano tali conclusioni, le puntuali ricostruzioni operate in sede di sentenza di primo grado [nel caso di "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione: Sezione IV, 12 febbraio 2010, Recupero], attraverso una attenta disamina soprattutto degli esiti delle intercettazioni, da cui è stata tratta prova del ruolo propositivo svolto dal GACESA nell'organizzazione dei diversi reati fine, l'attività di coordinamento in tali occasioni svolta anche per la predisposizione dei veicoli di volta in volta da utilizzare, anche attraverso mirate operazioni di noleggio da parte dei complici, l'attività organizzativa sostanziatasi anche nella stipula di un contratto di affitto strumentale alle operazioni illecite, la disponibilità diretta di somme di denaro derivanti dalle transazioni di stupefacenti. Si tratta di un comportamento complessivo, attentamente valutato, che si iscrive a pieno titolo nel parafigma normativo della condotta di organizzatore, correttamente ravvisata, quindi, a suo carico. Sul punto, è utilmente richiamabile, oltre alle decisioni di cui supra , 7 altro recente intervento con cui questa Corte di legittimità ha esattamente precisato che, in tema di fattispecie associative, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Sezione V, 22 giugno 2012, Marini ed altri): affermazione perfettamente calzante al caso di specie. Va soggiunto che la dimostrazione del ruolo stabile partecipativo neutralizza le doglianze Inaccoglibile è la doglianza del GACESA relativa alla applicabilità della continuazione, risultando che tale beneficio è stato già concesso dal giudice di appello. Anche l'ulteriore doglianza del GACESA, afferente la notificazione della sentenza, risulta infondata, per l'assorbente rilevo che è inapprezzabile l'interesse a far valere la questione, essendo intervenuto tempestivo ricorso anche direttamente presentato Quanto alla qualificazione del fatto, correttamente già la Corte di merito ha escluso il favoreggiamento e ritenuto il concorso nella detenzione. Quanto al motivo di ricorso del VUKOVIC, relativo alla pretesa nullità dell'interrogatorio, perché svoltosi con interprete di una lingua diversa da quella propria, vale il rilievo che, sul punto, si è esplicitamente soffermato il giudice di appello, evidenziando il RILt convincimento che ricoltsero elementi in atti tali da desumerne che l'imputato avesse potuto rispondere alle domande, comprendendo la lingua russa utilizzata dall'interprete, ma anche quella italiana: è circostanza fattuale qui non censurabile. Il ricorso sul punto è del resto generico, riproponendosi le stesse doglianze già respinte in secondo grado: vale il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all'inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro). 8 che vorrebbero ricondurre tale ruolo al reato di favoreggiamento. Anche per il VUKOVIC valgono le considerazioni sopra sviluppate sulla non compatibilità del ravvisato ruolo partecipativo con un contributo risultato temporalmente limitato. Giova allora ricordare, per ulteriormente controdedurre rispetto alla doglianza, che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una 15 gennaio 2013, Bevilacqua ed altri). Ciò che è del resto confermato dall'assunto pacifico in forza del quale la partecipazione all'associazione, specie se limitata nel tempo, ben può verificarsi rispetto ad una struttura associativa stabile posta in essere da altri soggetti, cui, quindi, il partecipante interviene per fornire il proprio contributo in determinati momenti e rispetto a determinate condotte criminose (arg. ex Sezione VI, 16 dicembre 2011, Tedesco). Nello specifico, vale anche per il VUKOVIC la puntuale ricostruzione delle attività incriminate, operata in sede di merito, che ha consentito in modo incensurabile di apprezzare come il coinvolgimento strumentale di taluni dei soggetti in specifiche attività rispondesse proprio all'esigenza dell'associazione di evitare al massimo i rischi, soprattutto con riferimento ai veicoli di volta in volta da utilizzare, specie con lo strumento del noleggio. Con riferimento alle doglianze proposte da PEKOVIC e DIMITRIJEVIC che vorrebbero ricondurre la responsabilità al reato di favoreggiamento, va ricordato che il favoreggiamento costituisce una fattispecie accessoria e conseguente ad un reato "già consumato", volta ad agevolare colui che lo ha commesso rispetto alle ricerche e/o alle investigazioni dell'autorità (favoreggiamento personale) o ad assicurargli il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (favoreggiamento reale). Il favoreggiamento, in altri termini, per essere concettualmente realizzabile presuppone l'avvenuta consumazione del reato principale (cfr., del resto, l'articolo 378 c.p.: "dopo che fu commesso un delitto"), derivandone che, in costanza di permanenza del reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale sarà punibile a titolo di concorso, se ed in quanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa (cfr., tra le altre, Sezione IV, 8 marzo 2006, Billeci ed altro; Sezione VI, 9 giugno 2005, De Prisco ed altro). Proprio in ragione del riconosciuto ruolo all'interno dell'associazione di ciascuno degli imputati, come descritto nella sentenza impugnata, non può certo evocarsi in questa sede la derubricazione della condotta nel reato di favoreggiamento. 9 partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo (di recente, Sezione II, Basta considerare, senza che ci si debba soffermare sulla controversa compatibilità del favoreggiamento con un reato permanente, che l'affermata sussistenza dell'addebito associativo esclude ab imis che possa discutersi di mero favoreggiamento Inaccoglibili, ancora, sono le doglianze sulle attenuanti generiche articolate da taluno dei ricorrenti ( GACESA, KLISURA, DIMITRIJEVIC, VUKOVIC, GODICELJ). d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata nneritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (Sezione IV, 28 maggio 2013, Hoxha). Qui, a ben vedere, il giudicante ha negato le generiche attraverso una disamina esauriente dei parametri di cui all'articolo 133 c.p., valorizzando la gravità dell'attività associativa e del ruolo svolto, anche nei casi in cui questo ruolo si è svolto in un arco temporale limitato, proprio in considerazione del rilievo che questo assumeva nell'economia complessiva della consorteria. E' valutazione non censurabile. 10 Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle censure svolte con riferimento al diniego delle generiche prevalenti, proposte da CRLJEN e PAVLOVIC. Basta ricordare che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione III, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi). In questa prospettiva, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sezione VI, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri). Nel caso in esame la motivazione della sentenza non fa emergere una qualsivoglia sua incoerenza interna collegata al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, laddove sottolinea la rilevanza dei quantitativi trattati, con la conseguenza che sul punto la decisione, esclusivamente di merito, non e' censurabile in questa sede. Merita accoglimento, invece, il ricorso del Procuratore generale, a fronte del recente arresto interpretativo delle Sezioni unite, che, con la sentenza 31 gennaio 2013- 23 aprile 2013 n. 18374, rv. 255035, hanno affermato che la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere. Il diniego dell'aggravante, motivato sulla base del rilievo assorbente dell'incompatibilità di tale aggravante rispetto al reato associativo (cfr. in tal senso Sezione V, 15 dicembre 2010, Dalti ed altri, rv. 249099), risulta non corretta e impone una rinnovata valutazione. sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità PQM In accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 4 I. 146/2006 e rinvia su tale punto alla Corte d'Appello di Milano. Rigetta i ricorsi di GACESA DRAGAN e LIUBISA VUKOVIC e dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati. di GACESA e VUKOVIC) al pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 gennaio 2014 Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e altresì ( ad eccezione

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