Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40628 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40628 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUGGIA MARINO N. IL 20/09/1955
avverso l’ordinanza n. 536/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 17/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
J. cei- Turc.; , ciba
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Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 01/04/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 16 aprile 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Trieste rigettava
l’istanza relativa a Muggia Marino, tesa ad ottenere la conversione della pena
residua della multa in libertà controllata per insolvibilità del condannato (ai sensi
dell’art. 136 cod.pen. e 102 I. n.689 del 1981).
In motivazione si evidenzia l’assenza del presupposto di legge della insolvibilità,

2. In data 25 giugno 2013 Muggia Marino impugnava genericamente la decisione
con atto rivolto al medesimo Magistrato di Sorveglianza e qualificato come
ricorso per cassazione dal Tribunale di Sorveglianza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c
cod. proc.pen., atteso che la totale assenza di motivi a sostegno – previsti dalla
disciplina generale in tema di impugnazioni (art. 581 comma 1 lett. c ) – è
derogabile solo in presenza di norma speciale, quale l’art. 309 cod.proc.pen. in
tema di procedimento di riesame. Nel caso in questione va applicata la disciplina
generale non essendovi norma derogatoria in tema di impugnazione dei
provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1 aprile 2014

Il Consigliere estensore

PresiF

stante l’avvenuta percezione di redditi non esigui.

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