Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4062 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4062 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIO NATALE N. IL 25/12/1970
avverso la sentenza n. 1820/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 9975/2014
Considerato che:
Vecchio Natale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 21/11/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Catania
sez. Dist. di Acireale del 9/4/2013, con la quale era stato condannato alla pena
di anni due di reclusione ed € 400,00 di multa per i reati ascritti. , chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine in ordine alla
Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso. Va dichiarata,
pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in Euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.