Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4062 del 14/01/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4062 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJARI MAJDI N. IL 16/09/1982
INDELICATO CRISTINA N. IL 26/01/1986
avverso la sentenza n. 2427/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.3.zed.lo
che ha concluso per ‘,P mpt.11„0 010 rtJQ.0-1 ,k0
Udito, per la parte
Uditi difens Avv.
ile, l’Avv
Data Udienza: 14/01/2014
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 29/3/2013 la Corte d’Appello di Palermo confermava la
sentenza di primo grado che aveva ritenuto gli imputati indicati in epigrafe
responsabili del reato di furto aggravato in concorso, per essersi impossessati di
un’autoradio, prelevandola da un’autovettura mediante il taglio della capotte
della medesima.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
prove certe i giudici di merito avrebbero dovuto emettere sentenza di
assoluzione.
Con il secondo motivo denunciano carenza di motivazione in ordine alla chiesta
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, osservando che il diniego
era giustificato dalla presunzione del mancato rispetto delle prescrizioni sul solo
presupposto dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, infatti, si prospetta, in modo del tutto generico e
connotato da assoluta carenza del necessario requisito della specificità richiesto
dal combinato disposto degli artt. 581, lettera c) e 591, comma 1, lettera c)
c.p.p., in assenza di formulazione di specifiche censure alla decisione impugnata,
vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione degli imputati in difetto di
prova certa.
Il secondo motivo, attinente a vizio di motivazione riguardo alla richiesta di
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell’art. 56 I.
689/1981, è~1 infondato, avendo la Corte territoriale correttamente
motivato riguardo alla mancata concessione del beneficio mediante il riferimento,
oltre che alla circostanza dell’ammissione degli imputati al gratuito patrocinio,
alla mancata prospettazione da parte del ricorrente di ragioni atte a fondare
l’esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudicante. Ed invero nei
motivi d’appello tali indicazioni difettano del tutto, essendosi l’imputato limitato a
richiedere la sostituzione della pena pecuniaria con quella detentiva in base ai
presupposti di legge, senza indicazione di alcuna circostanza atta a giustificare
tale concessione.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Deducono con il primo motivo violazione di legge, osservando che in assenza di
Rigetta il ricorso e condanna AL ricorrentt. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/1/2014
Il Presidente
Il Consipliere estensore