Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40614 del 13/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40614 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHEZZI ROBERTA N. IL 04/05/1968
BELLINI LICE FLORIDIA N. IL 21/09/1931
avverso la sentenza n. 157/2013 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/02/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Roberta Ghezzi e Lice Florida Bellini hanno proposto, a mezzo del comune difensore di fiducia,
ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 28.3.2014 dal Tribunale di Busto Arsizio,
con la quale le predette sono state riconosciute colpevoli e condannate alla pena di C 800,00 di
ammenda ciascuna per il reato di cui all’art. 727 c.p. per avere abbandonato e maltrattato tredici

La difesa lamenta la violazione degli artt. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione in quanto il giudicante non spiega su quali basi ha ritenuto che
le condizioni in cui si trovavano gli animali dipendessero da fatto e colpa delle imputate e non da
problemi fisici di malattia ed età degli animali stessi.
Il ricorso è inammissibile.
La doglianza proposta, infatti, sotto l’apparente veste di un vizio di legittimità, costituisce in realtà
una censura di merito diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio non
consentita al giudice di legittimità in presenza di una sentenza che fornisca una congrua
motivazione, esente da vizi logici e giuridici, delle risultanze istruttorie.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da questa Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 comma 1 lett. e c.p.p., al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti.
Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza
della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché
proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al
richiamato art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. (Cass. S.U. n.12/2000, S.U. n.47289/2003, Sez. III
n.40542/2007, Sez. IV n.4842/2003).
Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, occorre stabilire se la sentenza
impugnata abbia fornito una congrua, logica ed esaustiva motivazione della valutazione delle
risultanze processuali.
Orbene nel caso di specie il giudice di merito ha assolto l’obbligo della motivazione spiegando
congruamente le ragioni del proprio convincimento e fornendo, in esito alla istruttoria espletata, una

cani, cinque gatti e 2 tartarughe. Fatto commesso in Busto Arsizio dal dicembre 2011 al 4.2.2012.

congrua motivazione in merito alla responsabilità penale delle imputate per il reato alle medesime
ascritto.
La sentenza impugnata, infatti, motiva congruamente sul punto, ritenendo accertata la responsabilità
penale delle ricorrenti sulla base del materiale fotografico acquisito al processo e delle dichiarazioni
rese dai testi escussi, ricavando in particolare la prova della colpevolezza delle imputate dalle
pessime condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione e degli altri luoghi ove erano ristretti gli

In particolare, gli operanti che avevano eseguito il sopralluogo riferivano che i locali erano freddi,
umidi e vi erano escrementi ovunque, alcuni cani erano rinchiusi nei trasportini o nei box ed i gatti
erano relegati in bagno; le tartarughe, poi, galleggiavano in una piccola vaschetta di acqua putrida.
A conferma delle condizioni di totale incuria degli animali domestici delle odierne imputate
venivano correttamente e logicamente richiamate le dichiarazioni del veterinario Dr. Maina che
aveva partecipato al sopralluogo presso l’abitazione della Ghezzi, il quale riferiva che i cani erano
in uno stato di salute precaria, malnutriti e con una difficoltà di deambulazione dovuta ad atrofia
muscolare probabilmente derivante dall’assenza di movimento. Il veterinario, inoltre, rappresentava
che dallo stato delle incrostazioni presenti all’interno dei trasportini poteva desumersi che la
soluzione di tenerli ivi rinchiusi non fosse temporanea e che le tartarughe presentavano delle
macerazioni dovute alla permanenza continua in acqua.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende
che si ritiene equo fissare in euro 1.000,00 per ciascuna.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13.2.2015.

animali.

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