Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40613 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40613 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACARUSO NICOLA N. IL 21/12/1966
avverso la sentenza n. 3509/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Rilevato:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Nicola lacaruso
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpèv
cod.pen., 2 L. 638/83, perché, quale socio amministratore della Sisters
le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell’imputato in ordine alle omissioni contestate dal novembre 2005 al
marzo 2006, per essere le stesse estinte per intervenuta prescrizione,
rideterminando la pena inflitta al prevenuto per le residue violazioni in
mesi 4, giorni 5 di reclusione ed euro 360,00 di multa, e, sostituita la pena
detentiva in pecuniaria, in complessivi euro 5.110,00 di multa;
-che lo lacaruso, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’erronea applicazione dell’art. 2 L. 638/83, in quanto non è
stata provata la effettiva corresponsione delle retribuzioni da parte del
prevenuto a i propri lavoratori dipendente, elemento, questo, che
consente la cristallizzazione del reato de quo;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte di merito è pervenuta a ribadire il giudizio di colpevolezza
dello lacaruso, già espresso dal Tribunale, a seguito di una rinnovata
disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria;
-che, contrariamente alla tesi sostenuta in gravame, i modelli DM10,
trasmessi dallo Iacaruso all’ente previdenziale, hanno natura ricognitiva
della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione

s.n.c. di Colombo Maria Antonietta & C., aveva omesso di versare all’INPS

equivale alla attestazione di avere corrisposto il salario alle maestranze,
in relazione al quale è stato omesso il versamento dei contributi ( ex
multis Cass. 10/4/2013, n. 37145);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

P. Q. M.

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