Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40612 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40612 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUZZO SALVATORE N. IL 04/04/1936
COLACI LUIGIA N. IL 07/10/1937
avverso la sentenza n. 61/2013 TRIBUNALE di LECCE, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa a carico di Salvatore Nuzzo, e di
mesi 6 di reclusione ed euro200,00 di multa a carico di Luigia Colaci, imputati dei reati di cui agli
arti. 81, 110 cod.pen, 44 lett c), d.P.R. 380/01, 181, d.Lvo 42/04, 349 co. 1 e 2 cod.pen.;

stessi identici motivi, cioè eccependo, in estrema sintesi, la erronea applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen.;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, la doglianza attinente alla violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. risulta inammissibile
perché il relativo motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per
una declaratoria immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è
chiaramente desumibile la insussistenza di cause di non punibilità;

-che, inoltre, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.

-che i prevenuti, personalmente, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, formulando gli

Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex

– che va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso

-11 14/11/2014.

multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

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