Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4061 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4061 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRE LUCIANO N. IL 18/02/1967
TORRE ALFONSO N. IL 18/02/1967
avverso l’ordinanza n. 2976/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9936/2014
Considerato che
Torre Luciano e Torre Alfonso ricorrono avverso la ordinanza della Corte di Appello di
Milano del 13/12/2013 che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto avverso
la sentenza del Tribunale di Como in data 19/11/2008, che li aveva ritenuti responsabili
dei reati di cui agli artt. a648 cpv., 477, 494, 61 n. 6 cod. pen.,per la genericità e
aspecificità dei motivi di impugnazione. Lamentano manifesta illogicità della motivazione,

su specifiche censure.
2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
L’atto di appello, si limita a richiedere, genericamente la riduzione della pena irrogata e la
concessione delle attenuanti generiche, aspetti sui quali vi era esaustiva motivazione del
giudice di primo grado in nessun punto specifico contestata; cosicché esso si mostra
privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano viziate da
illogicità manifeste e che sono assoggettate a critica sulla base di assunti meramente
congetturali.
Questa Corte di legittimità ha stabilito che <

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