Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4061 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4061 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANSALONE SALVATORE N. IL 07/04/1958
avverso la sentenza n. 884/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 14/01/2014

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20/11/2012, confermava la
sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato Sansalone Cosimo
responsabile dei delitti di coltivazione di “cannabis indica”, di furto di energia
elettrica, di detenzione illecita di armi da guerra, di detenzione di armi comuni da
sparo, di detenzione di munizioni e di ricettazione delle armi rivenienti dalla
commissione del reato di abrasione della matricola apposta sulle armi medesime.
I giudici del merito, sulla scorta del complessivo quadro indiziario e della puntuale

all’imputato sia la piantagione detenuta nel vano posto al piano superiore
dell’abitazione, sia il materiale illecito rinvenuto in un casolare rurale e nel
circostante terreno, pure nella disponibilità dell’imputato.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato. Deduce con il primo
motivo violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., oltre a vizio motivazionale.
Rileva che i giudici di merito non avevano fatto corretta applicazione, in un caso di
accertamento della responsabilità dell’imputato mediante elementi indiziari, della
regola di giudizio di cui all’art. 192 comma 2 C.p.p. Rileva che, a fronte dei
molteplici elementi di segno contrario, era stato riconosciuto valore probatorio alla
sola disponibilità dei locali all’interno dei quali era stato rinvenuto lo stupefacente e
il materiale balistico. Evidenzia, al contempo, che la motivazione della Corte
d’Appello era viziata poiché, pur nell’assoluta mancanza o insufficienza di indizi
gravi, precisi e concordanti, aveva ritenuto il ricorrente responsabile dei reati
ascrittigli.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e correlato
vizio motivazionale. Rileva che i giudici del merito avevano fatto malgoverno dei
criteri dettati per la commisurazione della pena.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Ed invero il ricorrente si è limitato a una denuncia di massima riguardo all’inidoneità
degli indizi posti a fondamento della decisione ad assumere i caratteri della gravità,
precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 comma 2° c.p.p., in assenza di
formulazione di specifiche censure alla decisione impugnata, evidenziando assoluta
carenza del necessario requisito della specificità richiesto dal combinato disposto
degli artt. 581, lettera c) e 591, comma 1, lettera c) c.p.p. L’unico rilievo connotato
di una certa specificità – attinente alla pretesa attribuzione di rilevanza probatoria
alla sola disponibilità da parte dell’imputato dei locali ove sono state rinvenute,
rispettivamente, la piantagione e le armi – risulta, poi, manifestamente infondato.
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indagine sullo stato dei luoghi, pervenivano al convincimento di ritenere riferibile

Ed invero non solo in sentenza si fornisce una dettagliata spiegazione riguardo alle
caratteristiche e alla conformazione dell’immobile occupato dall’imputato e dal
fratello, evidenziandone la sostanziale unitarietà, ma è stato opportunamente
evidenziato dalla Corte territoriale un ulteriore elemento significativo
dell’attribuzione all’imputato della coltivazione illecita installata al secondo piano,
costituito dalla rivendicazione da parte del Sansalone dell’allaccio abusivo della
fornitura di energia elettrica per l’alimentazione dell’intero stabile. Tale allaccio

assai dispendiosi in termini di consumo di energia, costituiti da una rete di
illuminazione mediante potenti lampade alogene e da un sistema di ventilazione e
areazione. Quanto all’attribuzione all’imputato delle condotte attinenti al materiale
balistico rinvenuto, la sentenza fornisce congrua motivazione, richiamando le
argomentazioni del giudice di primo grado in forza delle quali era da ritenere illogica
la prospettazione alternativa a quella accusatoria, secondo la quale terzi ignoti
avrebbero riposto un vero e proprio arsenale nel luogo ove era stato rinvenuto,
senza un’apparente ragione e con il rischio che il medesimo venisse reperita
dall’imputato, utilizzatore saltuario della stanza e abituale del terreno su cui
l’immobile rurale insiste, e quindi andare irrimediabilmente perduto.
Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo di ricorso attinente al
trattamento sanzionatorio. Si manifesta congrua, infatti, la motivazione riguardo al
diniego di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena inflitta.
La stessa adeguatamente valorizza, unitamente alla recidiva pure contestata, la
gravità e molteplicità delle condotte ascritte all’imputato, la sofisticata attuazione
della coltivazione costituente oggetto dell’azione delittuosa, la consistenza delle
armi e le loro caratteristiche. Si tratta, quindi, di motivazione che rende palese
l’avvenuto rispetto delle norme di legge ( 62 bis e 133 c.p.) delle quali si assume la
violazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, anche al
versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14/1/2014
Il Consigliere relatore

Il Presi nte

appare necessario per il funzionamento degli impianti utilizzati per la coltivazione,

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