Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40609 del 14/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40609 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIANO SALVATORE N. IL 14/11/1969
avverso la sentenza n. 4355/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 14/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Salvatore
Gagliano era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81
cpv cod.pen. e 2 L. 638/83, perché, quale titolare della omonima ditta,
operate sulle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti, relativamente
al periodo da agosto 2005 a maggio 2006, e al mese di maggio 2007, per
l’importo complessivo di euro 1.131,00, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti del prevenuto in ordine ai fatti di reato commessi
fino al marzo 2006, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la
pena per le residue violazioni in mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro
150,00 di multa, con conferma nel resto;
-che la difesa del Gagliano ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza del reato contestato in difetto di prova della
effettiva corresponsione da parte dell’imputato della retribuzione ai
lavoratori dipendenti; ingiustificato mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il primo motivo di annullamento non può trovare ingresso perché
nessuna doglianza in punto di cristallizzazione del delitto in contestazione
era stata mossa con l’atto di appello, le cui censure erano limitate al
diniego del beneficio ex art. 62 bis cod.pen. e all’eccessività del
trattamento sanzionatorio; di tal chè detto motivo costituisce un novum,
e, come tale, non è proponibile in sede di legittimità;
aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,
-che il secondo motivo di annullamento è manifestamente infondato,
visto che il giudice censurato ha compiutamente giustificato il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando come la
notevole intensità del dolo dell’imputato, che ha reiterato il suo
comportamento delittuoso per parecchi mesi, e l’assenza di alcun
sintomo di resipiscenza, manifestata dal persistente inadempimento per il
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.
periodo indicato, non consentano la concessione del beneficio invocato;