Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40609 del 09/09/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 40609 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI MARCO Massimiliano, nato a Tocco da Casauria il giorno 11/7/1969
avverso l’ordinanza del 10/2/2014 della Corte di Appello di L’Aquila, che ha
dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto dal sig. Di Marco avverso la
sentenza emessa il 16/7/2012 dal Tribunale di Pescara, con la quale l’appellante
era stato condannato perché colpevole del reato previsto dall’art.485 cod. pen.
commesso il 14/3/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/2/2014 la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’atto di appello proposto dal sig. Di Marco avverso la sentenza
emessa il 16/7/2012 dal Tribunale di Pescara, con la quale l’appellante era stato
condannato perché colpevole del reato previsto dall’art.485 cod. pen. commesso

il 14/3/2007.

Data Udienza: 09/09/2014

Osserva la Corte di appello che l’impugnazione presenti carattere di assoluta
genericità sia con riferimento al tema della responsabilità penale sia con
riferimento alla richiesta subordinata volta alla riduzione del trattamento
sanzionatorio.
2. Avverso tale provvedimento il sig. Di Marco propone ricorso, in sintesi
lamentando:
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la Corte
di appello erroneamente considerato generico il motivo concernente la

dell’appello autorizza il condannato a riproporre i medesimi argomenti avanzati
avanti il primo giudice e a sollecitare una diversa valutazione di merito da parte
del giudice di controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia palesemente infondato e che l’ordinanza
impugnata non meriti le censure che le sono state mosse.
2. La lettura dei motivi di appello è sufficiente per sgombrare il campo da
qualsiasi dubbio circa la correttezza della decisione adottata dalla corte
territoriale. L’atto di impugnazione, infatti, dopo avere proposto motivi
assolutamente aspecifici in ordine all’affermata responsabilità penale, conclude
con pochissime parole sollecitando in subordine la riduzione della pena. Tale
richiesta non viene supportata da alcuna considerazione critica verso la
determinazione della pena operata in primo grado né contiene un solo
argomento che potesse indirizzare la Corte di appello in senso favorevole
all’imputato.
3. Ora, non trovandosi in presenza di una motivazione del primo giudice che
in punto di pena si limiti a richiamare genericamente i criteri fissati dall’art.133
cod. pen., ma avendo il Tribunale indicato sia pure sinteticamente gli elementi
cui ha ancorato il proprio giudizio, sarebbe stato per l’appellante doveroso, ex
art.581, lett.c), cod. proc. pen., rapportarsi criticamente con detta motivazione e
opporle elementi che sostengano l’impugnazione; così non è stato e i requisiti di
legge non risultano rispettati.
4.

Deve conclusivamente escludersi che la Corte di appello abbia

erroneamente adottato l’ordinanza con cui dichiara inammissibile l’atto di
impugnazione. Per quanto esposto i

motivi di ricorso vanno considerati

palesemente infondati e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.
2

determinazione della pena, posto che l’effetto integralmente devolutivo

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

alla Cassa delle Ammende
Così deciso il 9/9/2014

spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00

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