Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40606 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40606 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATELLA GIOVANNI DOMENICO FRANCESCO N. IL 27/04/1972
avverso la sentenza n. 2125/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Reggio
Calabria ha confermato il decisum di prime cure, con il quale Giovanni
Domenico Francesco Latella era stato riconosciuto responsabile del reato
di cui all’art. 349 cod.pen., perché, in qualità di custode, nominato all’atto
manufatto sito in via Saracinello di Reggio Calabria, proseguendo ed
ultimando i lavori ivi intrapresi; con condanna dell’imputato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Latella ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in punto di rigetto delle censure sollevate in atto di
appello; violazione dell’art. 111, co. 6 e 7, Cost., e dell’art. 125, co. 3,
cod.proc.pen.;

omessa

giustificazione

della

quantificazione del

trattamento sanzionatorio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte distrettuale è pervenuta alla conferma del giudizio di
colpevolezza dell’imputato, già espresso dal Tribunale, a seguito di una
rinnovata ed esaustiva disamina degli elementi costituenti la piattaforma
probatoria, considerati, a giusta ragione, confermativi del teorema
accusatorio;
-che, contrariamente alla tesi difensiva, come evidenziato dal giudice
censurato, il delitto di cui all’art. 349 cod.pen. è configurabile anche in
caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro e di
apposizione dei sigilli, atteso che la norma in questione richiede soltanto
che la apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un

del sequestro di p.g. in data 2/3/04, aveva violato i sigilli apposti al

ordine dell’autorità; di tal chè, una volta che il vincolo sia stato apposto,
a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può
essere violato dal privato sino a quando non sia formalmente rimosso
dall’autorità competente ( Cass. 14/6/2011, n. 23955; Cass. 6/11/2003, n.
47443 ); pertanto, è indubbio che nel caso di specie si è perfezionato il

-che, del pari, del tutto destituita di fondamento è la doglianza mossa al
trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha ritenuto la
pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, mitigata, peraltro dalla
concessione delle attenuanti generiche, in giudizio di equivalenza con la
contestata aggravante ex co. 2, art. 349 cod.pen.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

delitto rubricato.

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