Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40605 del 14/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 40605 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAMATI MARCO N. IL 11/05/1938
avverso la sentenza n. 3205/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Palermo ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Marco Tramati era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 co.
1 bis L. 638/83, perché, quale legale rappresentante della Mare Sicilia
ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per i
mesi da aprile a giugno 2006, pari ad un importo complessivo di euro
2.263,00; con condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che il Tramati, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 2 co. 1 bis e1 ter L. 638/83, per non
avere mai ricevuto la raccomandata di contestazione-diffida da parte
dell’ente previdenziale; nonché l’ingiustificato diniego del beneficio ex
art. 163 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la censura sollevata col primo motivo di annullamento è smentita da
quanto evidenziato dalla Corte distrettuale: l’esame degli atti, ad avviso
del giudice di merito, a giusta ragione, ha consentito di concludere che la
notifica della contestazione è stata ritualmente eseguita in data
29/5/2010, a mezzo raccomandata inviata all’indirizzo di residenza del
Tramati, non ritirata dall’interessato e rimessa al mittente per compiuta
giacenza;
-che, del pari, priva di pregio si palesa la doglianza mossa alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, visto che il giudice
censurato giustifica compiutamente le ragioni del diniego, con

Pesca Soc. CCP, aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali

l’evidenziare che i precedenti penali, gravanti sull’imputato, ostano
all’accoglimento della relativa istanza;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA