Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40604 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40604 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESSI EMANUELE N. IL 28/01/1980
avverso la sentenza n. 952/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Messina ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Emanuele Alessi era
stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 349 cod.pen., per
avere violato i sigilli apposti al ciclomotore Her Chee 50, trg. 7533 Y,
pena ritenuta di giustizia;
-che l’Alessi, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione degli artt. 429, 516, 522, 546 lett. c) e 178 lett. c)
cod.proc.pen., per genericità ed erroneità del capo di imputazione e per
vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del
prevenuto per il fatto addebitatogli; nonché violazione degli artt. 62 bis,
163 e 164 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che le censure sollevate con i motivi di annullamento si palesano del
tutto destituite di fondamento:
-il capo di imputazione specifica in maniera puntuale la violazione
contestata all’Alessi, senza ingenerare dubbi di sorta e, così, da consentire
al prevenuto di predisporre adeguatamente la propria difesa;
-la Corte territoriale è pervenuta a confermare il giudizio di colpevolezza
dell’imputato, già espresso dal Tribunale, a seguito di una rinnovata e
compiuta disamina delle emergenze istruttorie, dando contezza delle
ragioni poste a sostegno delle convinzioni raggiunte e fornendo esaustivo
riscontro ai motivi libellati in atto di appello, ritenuti, giustamente, privi di
pregio;

sottoposto a sequestro amministrativo; con condanna del prevenuto alla

-il diniego dei benefici ex artt. 62 bis e 163 cod.pen. risulta ampiamente
motivato dal giudice censurato, il quale individua quali elementi ostativi
all’accoglimento delle relative istanze le modalità del fatto, caratterizzato
da reiterate violazioni, e la personalità dell’imputato, gravato da
precedenti penali e non rispettoso delle leggi e delle regole;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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