Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40601 del 14/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40601 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRINO PIETRO N. IL 09/11/1948
avverso la sentenza n. 14599/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 14/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400.000,00 di multa a carico di Pietro
Sivestrino, imputato del reato di detenzione di T.L.E. di contrabbando, sottratti al pagamento dei
diritti di confine;

erronea applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, peraltro, la doglianza attinente alla violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. risulta inammissibile
perché il relativo motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per
una declaratoria immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è
Chiaramente desumibile la insussistenza di cause di non punibilità;

-che, inoltre, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo, in estrema sintesi, la

Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dec 13, i
Il Con

il 14/11/2014.

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